CLASSI PRIME
Persone giuridiche, associazioni e fondazioni
PERSONA
GIURIDICA
Accanto
alle persone fisiche, il nostro ordinamento riconosce qualità di
soggetti di diritto anche alle organizzazioni collettive.
Esse
di conseguenza sono centri autonomi di imputazione di situazioni
giuridiche soggettive e sono dotate di capacità giuridica e di
agire.
Tra
le organizzazioni collettive distinguiamo le persone giuridiche dagli
enti non riconosciuti. Nel nostro ordinamento anche gli enti non
riconosciuti sono dotati di una “certa” autonomia patrimoniale.
L'autonomia patrimoniale in caso di enti dotati di personalità
giuridica è detta “perfetta”. Ciò implica che il patrimonio
dell'ente collettivo è distinto dal patrimonio delle singole persone
che vi appartengono.
Per le associazioni non riconosciute vale un'autonomia patrimoniale imperfetta, sulla cui base esiste una certa autonomia o separazione tra patrimonio dell'ente e del socio. Tuttavia gli amministratori, ovvero coloro che agiscono in nome e per conto dell'associazione, possono essere chiamati a rispondere delle obbligazioni che essi stessi hanno fatto sorgere in capo all'associazione. Recentemente anche la disciplina dell'accettazione di eredità e donazioni è mutata (a favore delle associazioni non riconosciute nel 2000, legge 192).
Tornando agli enti collettivi, si
tratta di organizzazioni che posseggono:
a.
elemento materiale: patrimonio
b.
elemento personale: membri
c. scopo comune
d. riconoscimento che conferisce la personalità giuridica
La personalità giuridica viene attribuita con un particolare riconoscimento da parte dell'ordinamento giuridico. Ovvero: ai sensi del DPR 361 del 2000 la personalità giuridica si ottiene in seguito all'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, presso la prefettura. Se, poi, l'associazione o la fondazione avessero una portata limitata al territorio della regione allora (anche in seguito alla riforma del titolo V della Costituzione) vengono iscritte in un registro che ha portata solo regionale.
L'atto costitutivo e lo statuto devono essere costituiti in forma di atto pubblico. Essi contengono: denominazione dell'ente, indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, norme sull'ordinamento e sull'amministrazione.
Per ottenere il riconoscimento di solito è fondamentale che vi siano scopo e patrimonio adatti.
c. scopo comune
d. riconoscimento che conferisce la personalità giuridica
La personalità giuridica viene attribuita con un particolare riconoscimento da parte dell'ordinamento giuridico. Ovvero: ai sensi del DPR 361 del 2000 la personalità giuridica si ottiene in seguito all'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, presso la prefettura. Se, poi, l'associazione o la fondazione avessero una portata limitata al territorio della regione allora (anche in seguito alla riforma del titolo V della Costituzione) vengono iscritte in un registro che ha portata solo regionale.
L'atto costitutivo e lo statuto devono essere costituiti in forma di atto pubblico. Essi contengono: denominazione dell'ente, indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, norme sull'ordinamento e sull'amministrazione.
Per ottenere il riconoscimento di solito è fondamentale che vi siano scopo e patrimonio adatti.
CLASSIFICAZIONE
DELLE PERSONE GIURIDICHE
Sono
persone giuridiche le società di capitali iscritte (hanno solitamente scopo di
lucro e esercitano un'impresa), le associazioni e le fondazioni. Sono persone giuridiche anche lo Stato e gli enti pubblici.
ASSOCIAZIONI
Gruppi
di persone riunite per il conseguimento di un loro scopo (culturale,
sportivo, politico ..) In esse prevale l'elemento personale e lo
scopo, oltre a non essere di lucro, è dettato dai membri che vi
appartengono e di solito è uno scopo che deve apportare ad essi
beneficio.
FONDAZIONI
Enti
destinati dal fondatore alla realizzazione di uno scopo di pubblica
utilità (assistenziale, culturale).
In
esse prevale l'elemento patrimoniale che è anche elemento
costitutivo dell'organizzazione. Lo scopo della fondazione è
esterno; di solito si tratta di curare interessi di terzi (a
vantaggio di soggetti che sono diversi da chi gestisce e da chi ha
creato e finanziato la fondazione).
Anche
la volontà non dipende dagli aderenti ma è dettata dall'esterno
(volontà del fondatore).
Le associazioni come le fondazioni sono dotate di organi (per le prime sono gli amministratori, l'assemblea dei soci, i singoli soci; per le seconde il consiglio di amministrazione come previsto dallo statuto e dal fondatore).
Le principali differenze tra associazioni e fondazioni riguardano:
a. nelle associazioni prevale l'elemento personale; nelle fondazioni prevale l'elemento patrimoniale;
b. lo scopo delle associazioni è definito dall'interno, ovvero dai soci e per i soci; nelle fondazioni lo scopo ha effetti verso terzi e, quindi, è esterno rispetto a chi appartiene alla fondazione;
c. nelle associazioni la volontà è interna; nelle fondazioni è esterna, perchè determinata dal fondatore;
d. il controllo sulle associazioni viene esercitato dai soci e dalla loro assemblea; nella fondazione il controllo spetta al prefetto.
Le associazioni come le fondazioni sono dotate di organi (per le prime sono gli amministratori, l'assemblea dei soci, i singoli soci; per le seconde il consiglio di amministrazione come previsto dallo statuto e dal fondatore).
Le principali differenze tra associazioni e fondazioni riguardano:
a. nelle associazioni prevale l'elemento personale; nelle fondazioni prevale l'elemento patrimoniale;
b. lo scopo delle associazioni è definito dall'interno, ovvero dai soci e per i soci; nelle fondazioni lo scopo ha effetti verso terzi e, quindi, è esterno rispetto a chi appartiene alla fondazione;
c. nelle associazioni la volontà è interna; nelle fondazioni è esterna, perchè determinata dal fondatore;
d. il controllo sulle associazioni viene esercitato dai soci e dalla loro assemblea; nella fondazione il controllo spetta al prefetto.