venerdì 4 maggio 2012

PERSONA GIURIDICA


CLASSI PRIME

Persone giuridiche, associazioni e fondazioni

PERSONA GIURIDICA
 

Accanto alle persone fisiche, il nostro ordinamento riconosce qualità di soggetti di diritto anche alle organizzazioni collettive.
Esse di conseguenza sono centri autonomi di imputazione di situazioni giuridiche soggettive e sono dotate di capacità giuridica e di agire.
Tra le organizzazioni collettive distinguiamo le persone giuridiche dagli enti non riconosciuti. Nel nostro ordinamento anche gli enti non riconosciuti sono dotati di una “certa” autonomia patrimoniale. L'autonomia patrimoniale in caso di enti dotati di personalità giuridica è detta “perfetta”. Ciò implica che il patrimonio dell'ente collettivo è distinto dal patrimonio delle singole persone che vi appartengono.
Per le associazioni non riconosciute vale un'autonomia patrimoniale imperfetta, sulla cui base esiste una certa autonomia o separazione tra patrimonio dell'ente e del socio. Tuttavia gli amministratori, ovvero coloro che agiscono in nome e per conto dell'associazione, possono essere chiamati a rispondere delle obbligazioni che essi stessi hanno fatto sorgere in capo all'associazione. Recentemente anche la disciplina dell'accettazione di eredità e donazioni è mutata (a favore delle associazioni non riconosciute nel 2000, legge 192).

Tornando agli enti collettivi, si tratta di organizzazioni che posseggono:
a. elemento materiale: patrimonio
b. elemento personale: membri
c. scopo comune
d. riconoscimento che conferisce la personalità giuridica

La personalità giuridica viene attribuita con un particolare riconoscimento da parte dell'ordinamento giuridico. Ovvero: ai sensi del DPR 361 del 2000 la personalità giuridica si ottiene in seguito all'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, presso la prefettura. Se, poi, l'associazione o la fondazione avessero una portata limitata al territorio della regione allora (anche in seguito alla riforma del titolo V della Costituzione) vengono iscritte in un registro che ha portata solo regionale.
L'atto costitutivo e lo statuto devono essere costituiti in forma di atto pubblico. Essi contengono: denominazione dell'ente, indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, norme sull'ordinamento e sull'amministrazione.
Per ottenere il riconoscimento di solito è fondamentale che vi siano scopo e patrimonio adatti.

CLASSIFICAZIONE DELLE PERSONE GIURIDICHE


Sono persone giuridiche le società di capitali iscritte (hanno solitamente scopo di lucro e esercitano un'impresa), le associazioni e le fondazioni. Sono persone giuridiche anche lo Stato e gli enti pubblici. 


ASSOCIAZIONI


Gruppi di persone riunite per il conseguimento di un loro scopo (culturale, sportivo, politico ..) In esse prevale l'elemento personale e lo scopo, oltre a non essere di lucro, è dettato dai membri che vi appartengono e di solito è uno scopo che deve apportare ad essi beneficio.


FONDAZIONI


Enti destinati dal fondatore alla realizzazione di uno scopo di pubblica utilità (assistenziale, culturale).
In esse prevale l'elemento patrimoniale che è anche elemento costitutivo dell'organizzazione. Lo scopo della fondazione è esterno; di solito si tratta di curare interessi di terzi (a vantaggio di soggetti che sono diversi da chi gestisce e da chi ha creato e finanziato la fondazione).
Anche la volontà non dipende dagli aderenti ma è dettata dall'esterno (volontà del fondatore). 

Le associazioni come le fondazioni sono dotate di organi (per le prime sono gli amministratori, l'assemblea dei soci, i singoli soci; per le seconde il consiglio di amministrazione come previsto dallo statuto e dal fondatore).
Le principali differenze tra associazioni e fondazioni riguardano: 

a. nelle associazioni prevale l'elemento personale; nelle fondazioni prevale l'elemento patrimoniale; 
b. lo scopo delle associazioni è definito dall'interno, ovvero dai soci e per i soci; nelle fondazioni lo scopo ha effetti verso terzi e, quindi, è esterno rispetto a chi appartiene alla fondazione; 
c. nelle associazioni la volontà è interna; nelle fondazioni è esterna, perchè determinata dal fondatore; 
d. il controllo sulle associazioni viene esercitato dai soci e dalla loro assemblea; nella fondazione il controllo spetta al prefetto.