martedì 10 dicembre 2013

Rapporti etico-sociali e Rapporti economici



Il titolo 2° della Costituzione regolamenta i rapporti etico-sociali art. 29-34, ovvero valori di portata rilevante per l'individuo e la collettività (salute, scuola, famiglia). 
Si tratta di altri principi inviolabili (insieme a quelli contenuti nell'art. 13 – 28), come menzionato nell'art. 2 della Costituzione.

Art. 32

Nell'articolo 32 il costituente intende garantire il benessere del cittadino e della società a tutto tondo. Infatti se lo confrontiamo con l'art. 5 C.C., in cui vengono vietati gli atti di disposizione del proprio corpo, se contrari alle leggi, all'ordine pubblico e al buon costume, ci accorgiamo che il sistema sanitario nazionale è volto a garantire un concetto di integrità fisica ben diverso da quello della tradizione precedente. 
L'integrità fisica va intesa come tutela della salute del singolo e della collettività, includendo sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro e pubblici in generale. 

Nel sistema sanitario precedente alla riforma del '78 erano garantiti: 
vaccinazioni

provvedimenti igienico sanitari

assistenza sanitaria tramite enti mutualistici (per lavoratori e loro famiglie)

La riforma del 1978 (legge n. 833) ha abolito il sistema basato su enti mutualistici con obiettivo di eliminare discriminazioni, incrementare la solidarietà sociale...

In base alla riforma del 1978 il SSN diveniva nel rispetto del principio di solidarietà (art. 2) e nella piena attuazione dell'uguaglianza sostanziale (art. 3), un sistema di sicurezza sociale e non più un sistema previdenziale basato sulla contribuzione.
Ciò avveniva in virtù della concezione di diritto alla salute come diritto non solo individuale bensì anche come interesse della collettività in un'ottica di realizzazione del benessere del cittadino.
A fronte di ciò appare evidente che le prestazioni erogate dal SSN vanno ben oltre le sole cure mediche gratuite o semigratuite: si tratta di vigilare attraverso un'infrastruttura finanziata prevalentemente con il sistema impositivo, sulla salute pubblica, la sicurezza e l'igiene nei luoghi di lavoro, nelle scuole e in tutti i luoghi in cui il singolo agisce da solo o con gli altri.

Il SSN ha come organo di vertice il Ministero della salute (a livello di amministrazione diretta centrale) a cui si affiancano altri enti pubblici istituzionali ed enti pubblici territoriali (regioni, province, comuni, amministrazione indiretta e decentrata).

Il sistema garantisce ai singoli le prestazioni gratuite ordinarie (medico di famiglia, pediatra, ricovero ospedaliero), occasionali (pronto soccorso, guardia medica). Accanto a queste vi sono le prestazioni semigratuite: visite specialistiche, accertamenti diagnostici.

Il sistema si basa su un principio universalistico, in base a cui tutti possono fruire delle prestazioni, senza distinzioni di reddito. In realtà vi sono delle esenzioni e delle  proposte di legge di altro avviso.

Nel 1999 il SSN è stato affidato alle Regioni, che hanno ricevuto una maggiore delega in materia di gestione delle risorse da destinare alla sanità. Il ministero e lo stato centrale mantenevano la funzione di indirizzo e coordinamento, mentre le regioni si occupavano di gestire di fatto i servizi del SSN, redigendo il piano sanitario, con l'ausilio dei comuni e delle province. ASL e Ospedali si occupano di assistenza sanitaria vera e propria (cure, riabilitazione, attività medica legale...).
Vi sono, poi, una serie di istituti che si occupano dell'attività di prevenzione e controllo (anche di funzioni relative al controllo della sicurezza nei luoghi di lavoro, prima affidata alle ASL).

Inutile ricordare che le cure mediche non possono essere obbligatorie, soprattutto se si tratta di cure sperimentali.
Altre successive norme di riforma sono state emanate a partire dal 2001, con lo scopo di contenere la spesa pubblica sanitaria (contingentamento, riduzione dei posti letto per abitante, esclusione dal ticket di farmaci non essenziali).






Rapporti economici (35-47)

Nel titolo terzo, con riferimento al sistema di sicurezza sociale, troviamo:

Art. 38

Si fa riferimento alla previdenza, quindi, al sistema di assicurazioni sociali e pubbliche che devono garantire a tutti i lavoratori e ai cittadini inabili al lavoro i mezzi necessari al loro mantenimento e alle esigenze di vita. In particolare i lavoratori devono essere assicurati per il caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria.
Gli istituti e gli organi che si prendono cura dei bisogni di questi soggetti sono predisposti e integrati dallo Stato. Accanto alla tutela pubblica e obbligatoria vi è anche una possibile tutela privata, garantita da eventuali assicurazioni private.
L'Inps e l'Inail sono due istituzioni pubbliche che si occupano di assicurare i cittadini e tutti coloro che lavorano nel nostro paese (lavoratori dipendenti). L'Inps in particolare si occupa della vecchiaia, dell'invalidità e della disoccupazione. Al contrario l'Inail si occupa di infortunio e malattia. Tutti i lavoratori partecipano al sistema previdenziale obbligatorio versando i contributi, insieme ai datori di lavoro.
L'Inail si occupa non solo di riabilitare gli infortunati e risarcire gli invalidi; questo istituto si occupa anche della prevenzione e della sicurezza sul posto di lavoro. 

Gli articoli 32 e 38 sono tra loro legati, in quanto il primo si riferisce al sistema di sicurezza come il secondo.

Il sistema di sicurezza sociale, infatti, si compone di sistema di previdenza e di assistenza sociale (comprensivi del sistema sanitario, ovviamente).

Come previsto dall'articolo 2 della Cost., il cittadino in difficoltà ha diritto ad un aiuto concreto, grazie alla solidarietà economica. La difficoltà, cui si fa riferimento, può essere propria del lavoratore, ovvero di colui che, fino ad un dato momento ha avuto le capacità di sostenersi autonomamente, e allora si parla di sistema di previdenza

Alternativamente, si può trattare di una difficoltà generale del soggetto, il quale può essere inabile o minorato. In questi casi, si parla di assistenza sociale, tenendo presente l'attività di inserimento nella realtà lavorativa anche di questi soggetti.
La formazione dovrebbe servire a ridurre il numero di persone che hanno bisogno effettivo di assistenza sociale.

Le assicurazioni obbligatorie, quali Inps e Inail, coprono il sistema di previdenza sociale e sono, quindi, assicurazioni contro la disoccupazione, l'infortunio, la vecchiaia....

Invece, il sistema sanitario, le assicurazioni obbligatorie e le associazioni di volontariato coprono, poi, il sistema di assistenza sociale. In particolare, le associazioni di volontariato rispondono al criterio di sussidiarietà orizzontale, previsto dall'articolo 118 della Cost. (ultimo comma).
Si dovrebbe trattare di associazioni private che svolgono un servizio a favore di soggetti più deboli, quali: i malati, gli anziani, i fanciulli, i lavoratori dipendenti (si pensi ai patronati, COME INAS).