lunedì 27 febbraio 2012

NORMA GIURIDICA


NORMA GIURIDICA


La norma giuridica è una regola imposta al soggetto dell'ordinamento da un organismo sovrano: per tale motivo si tratta di una norma obbligatoria. Essa prevede di osservare un certo comportamento e/o di regolare un proprio interesse in un certo modo; per tale motivo contiene un precetto. Inoltre, le norme prevedono delle sanzioni che vengono adottate contro i trasgressori.

Definizione completa: la norma giuridica è una regola di comportamento generale, astratta e coattiva cioè imposta dallo stato.

CARATTERI DELLA NORMA:

GENERALE: riferita ad una generalità di soggetti (tutti i soggetti che appartengono ad un dato gruppo)
ASTRATTA: riferita ad una fattispecie non concreta
COATTIVA: lo Stato la impone con la forza, punendo i trasgressori
POSITIVA: imposta da un'entità che detiene a vario titolo il potere sovrano
INTERSOGGETTIVA: riguarda più soggetti che convivono

ALTRI CARATTERI DELLA NORMA IN BASE ALLA COGENZA:

ASSOLUTA: detta anche cogente, non ammette comportamenti difformi (norme di diritto penale);
RELATIVA: le parti possono accordarsi liberamente, entro i limiti definiti dalla norma (norme di diritto civile, in ambito contrattuale).
esempio: in caso di mutuo le parti possono anche accordarsi che non sia dovuto alcun interesse.
SUPPLETIVA: la norma prevede una regolamentazione dei rapporti tra le parti da applicarsi in caso di mancato accordo esplicito.


Esempio: se le parti interessate sono comproprietarie di un medesimo bene si applica la comunione solo quando le parti non hanno preso accordi espliciti di altra natura.

Perfetta: si dice della norma che prevede anche la sanzione, oltre al precetto.

Le norme che tutti devono rispettare (come le norme del diritto privato o pubblico) sono dette comuni. Le norme previste da leggi particolari e che riguardano una categoria di soggetti ben precisa vengono dette norme speciali.
Le norme che costituiscono una deroga alla norma comune, sono dette norme eccezionali.




La sanzione deve agire come DETERRENTE, ONDE EVITARE LA TRASGRESSIONE. Inoltre, il soggetto che viene sanzionato deve trarre un insegnamento e deve risollevarsi dalla sua situazione grazie alla stessa sanzione (rieducativa).


SCOPO DELLA sanzione:
PREVENTIVA: si deve prevenire il comportamento scorretto
RIPARATORIA si vuole riparare al torto subito
PUNITIVA si introduce una conseguenza negativa per un comportamento che deve essere disincentivato






Astrattezza e generalità; Interpretazione della norma


La norma giuridica ha almeno due caratteri fondamentali:

generalità: le norme giuridiche sono generali poichè il loro comando non si rivolge ad una singola persona (dando luogo a privilegi o discriminazioni), ma ad una generalità di persone (ad esempio, a tutti i cittidini dello Stato);

astrattezza: le norme giuridiche sono astratte perchè non descrivono un caso concreto, ma un caso ipotetico, cioè prendono in considerazione una situazione astratta che diviene concreta e specifica solo nel momento in cui il fatto si verifica (il sig. Rossi ha rubato e quindi deve essere arrestato). Tutti i casi concreti possono essere ricondotti alla fattispecie (immagine del fatto).

La norma giuridica è anche coattiva, altrimenti non sarebbe giuridica. Essa è prevista da norme giuridiche e può essere eseguita con la forza.


DIRITTO E SUE CLASSIFICAZIONI


Il diritto è l'insieme delle regole contenute nelle norme giuridiche. Esso ispira il comportamento di tutti coloro che appartengono ad un determinato ordinamento giuridico. L'ordinamento giuridico ha come elementi costitutivi il popolo, la normazione e l'organizzazione che il popolo si da tramite la normazione.
Distinguiamo le seguenti categorie o tipologie di diritto: diritto naturale e diritto positivo, diritto oggettivo e diritto soggettivo.
Il diritto naturale è l'insieme delle regole insite nell'uomo, che da sempre ispirano il comportamento e il giudizio sul comportamento in una comunità. Da esso dovrebbero trarre origine (e di fatto traggono origine) molte delle norme del diritto positivo.
Il diritto positivo è costituito dall'insieme delle norme emanate da un organismo sovrano (stato) in un determinato periodo di tempo e vigenti su un determinato territorio. Si tratta, quindi, di regole che vengono imposte all'uomo dall'esterno.
Il diritto oggettivo è l'insieme delle norme che vengono adottate dallo stato e, che, quindi fanno parte del diritto positivo. Il diritto soggettivo, invece, è un potere che viene riconosciuto ad un soggetto, che può, pertanto, difendere un suo interesse nei confronti di uno o più altri soggetti.
Il diritto positivo si divide in due rami principali:
a. diritto pubblico: comprende in buona sostanza norme cogenti che regolamentano i rapporti tra lo stato e i cittadini, oppure tra lo stato e i suoi organi, oppure tra lo stato e altri enti, pubblici e privati, ove lo stato si venga a trovare su un piano diverso, dovuto alla sua potestà di imperio.
b.diritto privato: comprende norme per lo più non cogenti (derogabili) che regolamentano i rapporti tra lo stato e i cittadini, oppure tra gli enti pubblici (o gli organi dello stato) e i cittadini, oppure tra i cittadini tra di loro, ove tutte le parti si trovano sullo stesso piano giuridico.
Ai due rami citati si possono, poi, attribuire vari rami ulteriori del diritto pubblico o privato.
Il diritto amministrativo, costituzionale, penale, alcuni aspetti della legislazione sociale ... sono parte del diritto pubblico.
Il diritto civile e commerciale, il diritto privato internazionale, il diritto del lavoro sono per lo più i rami del diritto privato. 



 
    FONTI DEL DIRITTO



DOBBIAMO RICORDARE CHE LE NORME SONO CONTENUTE NEGLI ATTI LEGISLATIVI (O FATTI).
TALI ATTI SONO DI VARIO TIPO E NATURA E COSTITUISCONO LE FONTI PRODUTTIVE (O DI PRODUZIONE).
I TESTI SCRITTI E LE VARIE GAZZETTE SONO, INVECE, FONTI COGNITIVE DELLE NORME GIURIDICHE

GLI ATTI O FATTI CHE HANNO CONTENUTO NORMATIVO NON VANNO CONFUSI CON GLI ATTI O FATTI GIURIDICI!!!!  (e comunque anche un atto normativo è un atto giuridico, ma si tratta soprattutto di un atto scritto contenente norme giuridiche). 

Le norme possono essere, pertanto, classificate e ordinate in una gerarchia:

a. Costituzione e leggi costituzionali
Ad un livello inferiore troviamo, però, attualmente (insieme ai trattati della UE, CHE HANNO RANGO COSTITUZIONALE e ai trattati internazionali, CHE HANNO RANGO DI LEGGE ORDINARIA, SE RATIFICATI) anche i regolamenti della comunità europea: per essi non è previsto obbligo di ratifica o simili. Per le direttive, invece, il discorso è un po' più complicato. Esse devono essere successivamente convertite in legge....e, quindi, insieme ai regolamenti hanno lo stesso rango delle leggi ordinarie.

b. fonti primarie:

Leggi ordinarie (o leggi in senso formale, perchè emanate da un organo che esercita la funzione legislativa, art. 70 e seguenti della Cost.):
si tratta di leggi emanate dal Parlamento seguendo la procedura ordinaria, prevista nella Costituzione e nei regolamenti delle Camere.

Decreti legislativi e decreti legge (art. 76 e 77 della Cost.):

I primi sono decreti che vengono emanati dal Governo e firmati dal Presidente della Repubblica che li promulga. Essi sono il risultato di una legge delega, ovvero di una legge che il Parlamento elabora e invia al Governo, il quale in un determinato tempo, deve legiferare su un determinato oggetto, attenendosi a determinati criteri e modalità previste nella legge delega.
Il Parlamento in questo modo utilizza particolari competenze del Governo, per regolamentare settori specifici, tenendo sotto controllo l'operato stesso del Governo.
Il Governo, infatti, non può ricevere delega per regolamentare la propria attività (approvare un decreto legge), né per altri settori particolarmente delicati ….

I decreti legge sono emanati dal Governo per motivi gravi ed urgenti, ma devono essere discussi ed approvati dal Parlamento entro 60 giorni dalla loro promulgazione, con legge di conversione.
Il Parlamento può trarre spunto per emanare altre successive leggi (anche se non vengono approvati).
Gli effetti si annullano ex tunc (in caso di mancata approvazione del Parlamento). Ciò significa che  tutti gli effetti prodotti cessano di essere dal momento in cui si sono prodotti quando il decreto non viene convertito in legge. La legge di conversione assorbe il decreto legge, che, quindi, cessa di esistere.  

Leggi regionali (art. 117):

Sono atti normativi che hanno efficacia a livello locale (cioè in una zona circoscritta del paese), in cui hanno lo stesso valore della legge dello Stato (ordinaria). Sono, però, leggi che regolamentano l'attività della pubblica amministrazione regionale e locale. Infatti, le materie fondamentali del potere statale sono esclusivamente affidate allo Stato centrale (art.117).
Le autonomie locali sono riconosciute dalla Costituzione già nell'articolo 5.
Ma le leggi regionali devono rispettare i principi dettati dalle leggi ordinarie, anche per quanto riguarda le materie residuali. In qualche misura possono essere difformi dalla legislazione statale (in quanto non in contrasto con leggi quadro o inerenti materie di esclusiva competenza regionale).

NB: Lo statuto delle regioni ordinarie è una legge ordinaria; lo statuto delle regioni a statuto speciale è una legge costituzionale.


c. fonti secondarie (dovrebbero comprendere anche i regolamenti)

Regolamenti

Atti sostanzialmente legislativi e formalmente amministrativi perchè sono norme giuridiche subordinate alla legge ma sono emanate da organi che non detengono costituzionalmente un vero e proprio potere legislativo.
Vi sono regolamenti che sono subordinati solo alla Costituzione (regolamenti del Parlamento).
I regolamenti possono essere emanati dal Governo, dagli enti pubblici e locali. I limiti di competenza possono essere più o meno stringenti a seconda dei casi (decreti esecutivi o attuativi).

Usi o consuetudini

Fatti giuridici che hanno valore di norma giuridica. Per essi devono valere i seguenti requisiti:


  • elemento materiale
  • elemento psicologico

Possono essere secondo, oltre o contro la legge.
Vengono raccolti dal Ministero dello sviluppo o dalla Camera di Commercio ed è possibile provarne l'infondatezza (o inesistenza).

Le norme giuridiche cessano di avere efficacia se sono abrogate in modo espresso o tacito con altre norme giuridiche dello stesso rango o di rango superiore.




Regolamenti comunitari

Ai sensi dell'articolo 288 del Trattato CE i regolamenti entrano in vigore su tutto il territorio della comunità senza che sia necessaria una legge di attuazione specifica, all'interno dei singoli paesi.
Hanno lo stesso rango delle leggi ordinarie.

Vi sono fonti del diritto “dirette” e fonti “indirette” come possono essere le sentenze di altro giudice (Corte di Cassazione). Queste fonti non sono vincolanti ma possono essere di aiuto nell'interpretazione della norma giuridica.




EFFICACIA NEL TEMPO E NELLO SPAZIO









Efficacia nel tempo


VACATIO LEGIS: la legge (più in generale tutte le fonti primarie) entra in vigore dopo essere promulgata e pubblicata. Prima di divenire efficace la norma viene pubblicata per almeno 15 giorni (di più o di meno a seconda delle situazioni). La legge rimane in vigore fino a quando non viene abrogata in modo tacito o espresso.... La legge può essere annullata anche con una sentenza della Corte Costituzionale o con un referendum.... art. 75, Cost.


IRRETROATTIVITA'
Le norme giuridiche di solito non sono retroattive.... esse non possono essere applicate a casi e situazioni precedenti rispetto alla loro effettiva entrata in vigore...
In particolare non sono retroattive le norme del codice penale (esse non sono nemmeno interpretabili secondo il criterio analogico o per analogia).
Poiché, però, l'irretroattività non è prevista dalla Costituzione per tutte le norme del nostro ordinamento, vi sono situazioni in cui la legge stessa può prevedere la retroattività.
Quindi, i casi sono questi:
a. legge di interpretazione autentica: è retroattiva per necessità (si tratta di interpretare leggi già emanate);
b. legge che prevede espressamente di riferirsi a casi precedenti rispetto alla data di entrata in vigore;
c. favor rei: se la norma è a favore del reo allora può anche retroagire; se, invece, la nuova legge punisce il medesimo reato con maggiore rigore, allora si applica solo ai reati precedenti alla sua entrata in vigore.
Lex posterior derogat priori


Efficacia nello spazio:
Principio di extraterritorialità: le leggi sono valide sul territorio dello stato in cui vengono emanate e anche al di fuori.... In particolare nelle ambasciate, nei consolati, navi e aerei militari.
Per le navi e gli aerei mercantili o passeggeri, vale la normativa italiana solo per le acque e lo spazio territoriale … al di fuori valgono i trattati internazionali …..


INTERPRETAZIONE DELLA NORMA GIURIDICA




INTERPRETAZIONE IN BASE AI SOGGETTI

La norma può essere interpretata da chi si occupa di diritto per studio (professori universitari, studiosi in genere), dal giudice, dalla stessa legge.

Nel primo caso si parla di INTERPRETAZIONE DOTTRINALE, anche detta dottrina: viene raccolta nei manuali e nei testi di diritto, ha carattere scientifico e spesso non è assolutamente rilevante sul piano istituzionale (non vincolante).
La dottrina e i giuristi sono coloro che se ne occupano. 

esempio:

http://www.fanpage.it/parcheggi-condominiali-la-normativa-e-l-interpretazione-dottrinale-e-giurisprudenziale/

Nel secondo caso abbiamo INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE, anche detta giurisprudenza: si tratta dell'interpretazione dei giudici, i quali, nelle varie sentenze, danno una lettura particolare di una data norma di legge in un preciso contesto e caso. La giurisprudenza non è vincolante per il giudice, comunque (nel nostro ordinamento; negli ordinamenti anglosassoni non è la stessa cosa). Ma ci sono delle sentenze, come quelle emesse dalla Corte di Cassazione, che fanno scuola e possono influenzare i giudizi di altri giudici.

esempi:

http://shop.altalex.com/index.php/banche-dati-e-servizi/massimario-it-supplemento-settimanale-di-altalex.html

http://www.cercasentenze.it/

Nel terzo caso abbiamo, invece, l'INTERPRETAZIONE AUTENTICA: il legislatore interviene con altra norma di legge, per spiegare e chiarificare il significato di una data norma di legge antecedente.

Esempi di interpretazione autentica:




INTERPRETAZIONE

La legge viene interpretata (in particolare, ma non solo, dal giudice) in base ai seguenti criteri:

a. letterale
b. logico o teleologico
c. per analogia


Nell'interpretare la legge, cioè, il giudice (o chi si propone di studiare il testo normativo) deve tenere presente il significato “proprio delle parole e la connessione di esse” (interpretazione letterale), deve tenere presenti “le intenzioni del legislatore” (interpretazione teleologica) e, infine, deve ricorrere all'analogia, nel caso in cui non vi siano delle norme di legge sufficientemente aderenti al caso di interesse (interpretazione analogica). In questo caso si tratta di andare a cercare la fattispecie concreta nella norma (che riporterà una fattispecie astratta, più o meno simile al caso concreto). Se la norma contiene una fattispecie analoga, allora si parla di analogia legis. Se, invece, non esistono norme che presentano situazioni-tipo affini, allora il giudice ricorre ai principi dell'ordinamento giuridico (analogia iuris).

SI PARLA DI PRINCIPI FONDAMENTALI O PRINCIPI SUPREMI


Il senso letterale dovrebbe essere chiaro; per quanto riguarda il senso teleologico, la legge deve essere interpretata tenendo presenti le finalità politiche, sociali e economiche che il legislatore voleva raggiungere, molto spesso armonizzando il significato delle parole con le finalità ultime e con l'analogia.

L'analogia si divide in due tipi:
a. analogia legis: applico al caso concreto la norma di legge che più si avvicina alla situazione oggetto di analisi (esempio: art. 1124: il principio di ripartizione delle spese di manutenzione e gestione delle scale può essere applicato per analogia all'ascensore);
b. analogia iuris: applico al caso concreto i principi dell'ordinamento per dirimere la controversia ricorrendo alla filosofia che sta dietro alle norme più generali.

NON POSSO APPLICARE L'INTERPRETAZIONE ANALOGICA NEL CASO DEL DIRITTO PENALE E PER LE NORME ECCEZIONALI...



mercoledì 15 febbraio 2012

FATTI, ATTI O NEGOZI GIURIDICI




a. FATTI GIURIDICI: accadimenti non voluti direttamente dall'uomo ma aventi conseguenza giuridica (morte, nascita, trasferimento di residenza); le norme di legge si occupano di definire le conseguenze di tali fatti nella sfera giuridica dei soggetti interessati.

b. ATTI GIURIDICI: atti che derivano da attività umana consapevole e voluta (capacità di intendere e volere);

se il soggetto vuole effettivamente (presumendo la conoscenza delle leggi) produrre degli effetti giuridici (prefissati dalla legge) allora si parla di:

c. NEGOZIO GIURIDICO: consiste nella manifestazione di volontà di fare propri gli effetti giuridici dell'atto giuridico che verrà posto in essere.

(o alternativamente, esso consiste manifestazione di volontà di avvalersi degli effetti dell'atto giuridico da porre in essere: l'italiano ci offre la possibilità di esprimere lo stesso concetto con parole diverse!!)

NEGOZIO GIURIDICO UNILATERALE

il negozio giuridico è unilaterale se la volontà degli effetti è di una sola delle parti coinvolte; 


Esempio:
testamento: solo una delle parti manifesta la volontà di trasferire le situazioni giuridiche soggettive patrimoniali che lo riguardano ad altro soggetto che dovrebbe godere dei benefici conseguenti


La donazione viene attualmente considerata un contratto consensuale.

NEGOZIO GIURIDICO BILATERALE O PLURILATERALE

due o più parti si accordano per costituire, regolare od estinguere un rapporto giuridico

Se il negozio giuridico bilaterale o plurilaterale ha contenuto prevalentemente patrimoniale, allora si parla di contratto.  Nel diritto di famiglia di solito si tratta di negozi giuridici e non di contratti.

Nota bene:

Patrimonio: insieme di rapporti giuridici attivi e passivi aventi contenuto economico, unificati dalla legge, vuoi per l'appartenenza al medesimo soggetto, vuoi in considerazione di una loro destinazione unitaria.







domenica 12 febbraio 2012

DIRITTI SOGGETTIVI

CLASSI PRIME


CLASSIFICAZIONI DEI DIRITTI SOGGETTIVI:

La prima classificazione riguarda la portata del diritto ovvero i soggetti che possono essere chiamati a riconoscere il diritto stesso...



A. DIRITTI ASSOLUTI

SONO DIRITTI CHE ATTRIBUISCONO AL TITOLARE UN POTERE CHE QUESTI PUO' FARE VALERE NEI CONFRONTI DI (O VERSO) TUTTI GLI ALTRI SOGGETTI.

I TERZI HANNO L'OBBLIGO GENERICO DI ASTENERSI DAL DISTURBO DEL GODIMENTO.

I DIRITTI ASSOLUTI POSSONO AVERE NATURA PATRIMONIALE O NON PATRIMONIALE

Tra i diritti assoluti patrimoniali vi sono:

a. il diritto di proprietà
b. i diritti reali minori o diritti reali di godimento: tali diritti comprendono l'abitazione, l'uso, l'usufrutto....
c. i diritti reali di garanzia: pegno e ipoteca

Tra i diritti assoluti ma non patrimoniali vi sono, invece, i diritti della persona e i diritti di libertà, garantiti dalla Costituzione.

B. DIRITTI RELATIVI

SONO DIRITTI CHE SI POSSONO FAR VALERE VERSO UNA O PIU' PERSONE A CARICO DELLE QUALI SUSSISTE L'OBBLIGO DI FARE O NON FARE QUALCOSA:

ESEMPIO: il creditore ha il diritto di ottenere la prestazione

Nel caso del diritto assoluto il rapporto giuridico si instaurava con tutti gli eventuali soggetti che venivano in contatto con il titolare e il suo bene. In questo caso, invece, si instaura con una o più persone ben determinate. 

Altra classificazione, basata sull'oggetto del diritto:

a. DIRITTI REALI

SONO DIRITTI PATRIMONIALI

ATTRIBUISCONO
AL TITOLARE SIGNORIA PIENA O LIMITATA SU UN BENE (reale deriva dal latino res, che significa "cosa"; tali diritti sono strettamente legati ad un bene che può essere materiale o immateriale...)



b. DIRITTI DI OBBLIGAZIONE

COMPORTANO NEI CONFRONTI DI UNA O PIU' PERSONE SPECIFICHE UN DIRITTO DI OTTENERE UNA DETERMINATA PRESTAZIONE


Al diritto di obbligazione corrispondono LE OBBLIGAZIONI: COME LORO FONTE possiamo ritrovare: il CONTRATTO, il FATTO ILLECITO, OGNI ATTO O FATTO IDONEO A PRODURLE IN CONFORMITA' CON L'ORDINAMENTO GIURIDICO.



venerdì 10 febbraio 2012

RAPPORTO GIURIDICO

CLASSI PRIME


RAPPORTO GIURIDICO

Non tutti i rapporti tra gli esseri umani sono regolati da norme giuridiche.
Il diritto disciplina solo i rapporti che considera rilevanti per l'interesse del singolo e della collettività, al fine di assicurare una convivenza pacifica ed il rispetto dei principi fissati dall'ordinamento.
Rapporto giuridico significa relazione tra due o più soggetti prevista e regolata dal diritto.
Il rapporto giuridico va tenuto distinto dal rapporto di fatto che può essere modificato senza conseguenze giuridiche.
Nel rapporto giuridico vi sono i seguenti elementi:

a. soggetti, detti anche parti, tra quali intercorre il rapporto giuridico;

b. contenuto del rapporto: è il potere che il soggetto attivo esercita sul soggetto passivo che, invece, vede il rapporto come fonte di un dovere;

c. oggetto: si tratta di una utilità che viene tratta dal rapporto in seguito allo scambio di un bene o di una prestazione tra le parti o soggetti coinvolti;

d. terzi: sono parti estranee al rapporto;




     Nel rapporto giuridico il soggetto che assume la posizione di vantaggio è

    detto


SOGGETTO ATTIVO

Chi, invece, si trova in posizione di svantaggio è detto

SOGGETTO PASSIVO

La posizione attiva o passiva assunta dal soggetto è detta situazione giuridica soggettiva, ovvero uno stato momentaneo relativo a quel rapporto (diverso da STATUS: INSIEME DI RELAZIONI STABILI CHE CONTRADDISTINGUONO UN SOGGETTO. Per esempio lo status di studente).

SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE ATTIVE

Tra le situazioni giuridiche soggettive attive si enumerano:

a. diritto soggettivo: esso è per definizione “il potere di agire per soddisfare il proprio interesse”. Tale potere è riconosciuto e tutelato dall'ordinamento.
Il contenuto del diritto soggettivo è dato da:

PRETESE

FACOLTA'

POTERI DI VARIA NATURA

In alcuni casi il diritto si sostanzia in una pretesa:
Il soggetto passivo deve adottare un certo comportamento affinchè il mio interesse si realizzi
DIRITTO DI CREDITO

In altri casi il diritto si sostanzia in una facoltà: l'utilizzo o il non utilizzo del bene da parte del titolare (con la pretesa di astensione dal disturbo dell'esercizio del diritto)
DIRITTO DI PROPRIETA'

b. potestà: potere attribuito ad un soggetto per la realizzazione di interessi che non sono i propri.

Esempi:

1. Il rappresentante compie atti giuridici in nome e per conto del soggetto che rappresenta (vincolato alla tutela di interesse altrui)
2. La potestà parentale (316 c.c.)

c. aspettativa: la posizione del soggetto che veda maturare a suo favore un diritto soggettivo
        Esempio:
       
art. 1356 c.c.: La condizione sospensiva rende possibili atti conservativi e     cautelativi per il maturare effettivo del diritto.

d. interesse legittimo: pretesa alla legittimità dell'azione amministrativa riconosciuta a quel soggetto, che, rispetto ad un potere della PA, si trovi in una particolare posizione (differenziata rispetto ad altri e originata da un rapporto di diritto pubblico o privato)

Esempio: devo ottenere il passaporto dalla questura per recarmi in India. Dati i requisiti prescritti dalla legge ho diritto al rilascio (in base al rapporto pubblico).

La differenza con il diritto soggettivo nasce dalla composizione delle parti del rapporto giuridico, in quest'ultimo caso.

SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE PASSIVE

In sintesi ad ogni situazione giuridica soggettiva attiva corrisponde una situazione giuridica soggettiva passiva.

Le situazioni giuridiche soggettive passive sono (tra l'altro):

a. dovere di astensione: rispettare la situazione di supremazia altrui;

b. obbligo giuridico: tenere un comportamento di contenuto specifico per realizzare uno specifico interesse. E' collegato al diritto soggettivo altrui, in particolare ad un diritto di credito.

Esempio: nel caso del diritto di credito l'obbligo del debitore di effettuare il pagamento dovuto.

d. onere: sopportare un sacrificio di un interesse proprio per ottenere e conservare un vantaggio.
Esempio: una parte della merce consegnatami non è utilizzabile. Devo denunciare i difetti della cosa per avvalermi dei rimedi di legge. 


vignetta