NORMA
GIURIDICA
La norma giuridica è una
regola imposta al soggetto dell'ordinamento da un organismo sovrano:
per tale motivo si tratta di una norma obbligatoria. Essa prevede di
osservare un certo comportamento e/o di regolare un proprio interesse
in un certo modo; per tale motivo contiene un precetto.
Inoltre, le norme prevedono delle sanzioni che vengono
adottate contro i trasgressori.
Definizione completa:
la norma giuridica è una regola di comportamento generale, astratta
e coattiva, cioè imposta dallo stato.
CARATTERI DELLA NORMA:
GENERALE: riferita ad
una generalità di soggetti (tutti i soggetti che appartengono ad un
dato gruppo)
ASTRATTA: riferita ad
una fattispecie non concreta
COATTIVA: lo Stato la
impone con la forza, punendo i trasgressori
POSITIVA: imposta da
un'entità che detiene a vario titolo il potere sovrano
INTERSOGGETTIVA:
riguarda più soggetti che convivono
ALTRI CARATTERI DELLA
NORMA IN BASE ALLA COGENZA:
ASSOLUTA: detta anche
cogente, non ammette comportamenti difformi (norme di diritto
penale);
RELATIVA: le parti
possono accordarsi liberamente, entro i limiti definiti dalla norma
(norme di diritto civile, in ambito contrattuale).
esempio: in caso di mutuo le parti possono anche accordarsi che non sia dovuto alcun interesse.
SUPPLETIVA: la norma prevede una regolamentazione dei rapporti tra le parti da applicarsi in caso di mancato accordo esplicito.
esempio: in caso di mutuo le parti possono anche accordarsi che non sia dovuto alcun interesse.
SUPPLETIVA: la norma prevede una regolamentazione dei rapporti tra le parti da applicarsi in caso di mancato accordo esplicito.
Esempio: se le parti
interessate sono comproprietarie di un medesimo bene si applica la
comunione solo quando le parti non hanno preso accordi espliciti di
altra natura.
CARATTERI DELLA NORMA IN BASE ALLA GENERALITA':
COMUNE: si tratta di una norma che è valida nella generalità delle fattispecie indicate dalla norma (per tutti i consociati).
SPECIALE: norma giuridica applicabile a determinati gruppi o insiemi di consociati, i quali si trovano in determinate condizioni oggettive.
ECCEZIONALE: norma giuridica creata in casi di necessità, che deroga al principio generale dell'ordinamento.
Perfetta: si dice
della norma che prevede anche la sanzione, oltre al precetto.
Le norme che tutti devono
rispettare (come le norme del diritto privato o pubblico) sono dette
comuni. Le norme previste da leggi particolari e che
riguardano una categoria di soggetti ben precisa vengono dette norme
speciali.
La sanzione deve agire come DETERRENTE, ONDE
EVITARE LA TRASGRESSIONE. Inoltre, il soggetto che viene sanzionato
deve trarre un insegnamento e deve risollevarsi dalla sua situazione
grazie alla stessa sanzione (rieducativa).
SCOPO DELLA sanzione:
PREVENTIVA: si deve prevenire il comportamento
scorretto
RIPARATORIA si vuole riparare al torto subito
PUNITIVA si introduce una conseguenza negativa
per un comportamento che deve essere disincentivato
Astrattezza e generalità; Interpretazione della norma
La norma giuridica ha
almeno due caratteri fondamentali:
generalità: le
norme giuridiche sono generali poichè il loro comando non si
rivolge ad una singola persona (dando luogo a privilegi o
discriminazioni), ma ad una generalità di persone (ad esempio, a
tutti i cittidini dello Stato);
astrattezza: le
norme giuridiche sono astratte perchè non descrivono un caso
concreto, ma un caso ipotetico, cioè prendono in considerazione una
situazione astratta che diviene concreta e specifica solo nel
momento in cui il fatto si verifica (il sig. Rossi ha rubato e
quindi deve essere arrestato). Tutti i casi concreti possono essere
ricondotti alla fattispecie (immagine del fatto).
La
norma giuridica è anche coattiva, altrimenti non sarebbe
giuridica. Essa è prevista da norme giuridiche e può essere
eseguita con la forza.
DIRITTO
E SUE CLASSIFICAZIONI
Il
diritto è l'insieme delle regole contenute nelle norme giuridiche.
Esso ispira il comportamento di tutti coloro che appartengono ad un
determinato ordinamento giuridico. L'ordinamento giuridico ha come
elementi costitutivi il popolo, la normazione e l'organizzazione che
il popolo si da tramite la normazione.
Distinguiamo
le seguenti categorie o tipologie di diritto: diritto naturale e
diritto positivo, diritto oggettivo e diritto soggettivo.
Il
diritto naturale è l'insieme delle regole insite nell'uomo, che da
sempre ispirano il comportamento e il giudizio sul comportamento in
una comunità. Da esso dovrebbero trarre origine (e di fatto traggono
origine) molte delle norme del diritto positivo.
Il
diritto positivo è costituito dall'insieme delle norme emanate da un
organismo sovrano (stato) in un determinato periodo di tempo e
vigenti su un determinato territorio. Si tratta, quindi, di regole
che vengono imposte all'uomo dall'esterno.
Il
diritto oggettivo è l'insieme delle norme che vengono adottate dallo
stato e, che, quindi fanno parte del diritto positivo. Il diritto
soggettivo, invece, è un potere che viene riconosciuto ad un
soggetto, che può, pertanto, difendere un suo interesse nei
confronti di uno o più altri soggetti.
Il
diritto positivo si divide in due rami principali:
a.
diritto pubblico: comprende in buona sostanza norme cogenti
che regolamentano i rapporti tra lo stato e i cittadini, oppure tra
lo stato e i suoi organi, oppure tra lo stato e altri enti, pubblici
e privati, ove lo stato si venga a trovare su un piano diverso,
dovuto alla sua potestà di imperio.
b.diritto
privato: comprende norme per lo più non cogenti (derogabili) che
regolamentano i rapporti tra lo stato e i cittadini, oppure tra gli
enti pubblici (o gli organi dello stato) e i cittadini, oppure tra i
cittadini tra di loro, ove tutte le parti si trovano sullo stesso
piano giuridico.
Ai
due rami citati si possono, poi, attribuire vari rami ulteriori del
diritto pubblico o privato.
Il
diritto amministrativo, costituzionale, penale, alcuni aspetti della
legislazione sociale ... sono parte del diritto pubblico.
Il
diritto civile e commerciale, il diritto privato internazionale, il
diritto del lavoro sono per lo più i rami del diritto privato.
FONTI DEL DIRITTO
DOBBIAMO RICORDARE CHE LE
NORME SONO CONTENUTE NEGLI ATTI LEGISLATIVI (O FATTI).
TALI ATTI SONO DI VARIO
TIPO E NATURA E COSTITUISCONO LE FONTI PRODUTTIVE (O DI PRODUZIONE).
I TESTI SCRITTI E LE
VARIE GAZZETTE SONO, INVECE, FONTI COGNITIVE DELLE NORME GIURIDICHE
GLI ATTI O FATTI
CHE HANNO CONTENUTO NORMATIVO NON VANNO CONFUSI CON GLI ATTI O FATTI
GIURIDICI!!!! (e comunque anche un atto normativo è un atto
giuridico, ma si tratta soprattutto di un atto scritto contenente
norme giuridiche).
Le norme possono essere,
pertanto, classificate e ordinate in una gerarchia:
a. Costituzione e
leggi costituzionali
Ad un livello inferiore
troviamo, però, attualmente (insieme ai trattati della UE, CHE HANNO
RANGO COSTITUZIONALE e ai trattati internazionali, CHE HANNO RANGO DI
LEGGE ORDINARIA, SE RATIFICATI) anche i regolamenti della comunità
europea: per essi non è previsto obbligo di ratifica o simili. Per
le direttive, invece, il discorso è un po' più complicato. Esse
devono essere successivamente convertite in legge....e, quindi,
insieme ai regolamenti hanno lo stesso rango delle leggi ordinarie.
b. fonti primarie:
Leggi ordinarie (o
leggi in senso formale, perchè emanate da un organo che esercita la
funzione legislativa, art. 70 e seguenti della Cost.):
si tratta di leggi
emanate dal Parlamento seguendo la procedura ordinaria, prevista
nella Costituzione e nei regolamenti delle Camere.
La legge ordinaria può essere emanata con un procedimento ordinario o abbreviato.
La legge ordinaria può essere emanata con un procedimento ordinario o abbreviato.
Decreti legislativi e
decreti legge (art. 76 e 77 della Cost.):
I primi sono decreti che
vengono emanati dal Governo e firmati dal Presidente della Repubblica
che li promulga. Essi sono il risultato di una legge delega, ovvero
di una legge che il Parlamento elabora e invia al Governo, il quale
in un determinato tempo, deve legiferare su un determinato oggetto,
attenendosi a determinati criteri e modalità previste nella legge
delega.
Il Parlamento in questo
modo utilizza particolari competenze del Governo, per regolamentare
settori specifici, tenendo sotto controllo l'operato stesso del
Governo.
Il Governo, infatti, non
può ricevere delega per regolamentare la propria attività
(approvare un decreto legge), né per altri settori particolarmente
delicati ….
I decreti legge sono
emanati dal Governo per motivi gravi ed urgenti, ma devono
essere discussi ed approvati dal Parlamento entro 60 giorni dalla
loro promulgazione, con legge di conversione.
Il Parlamento può trarre
spunto per emanare altre successive leggi (anche se non vengono
approvati).
Gli effetti si annullano
ex tunc (in caso di mancata approvazione del Parlamento). Ciò
significa che tutti gli effetti prodotti cessano di essere dal
momento in cui si sono prodotti quando il decreto non viene
convertito in legge. La legge di conversione assorbe il decreto
legge, che, quindi, cessa di esistere.
Leggi regionali (art. 117):
Sono atti normativi che
hanno efficacia a livello locale (cioè in una zona circoscritta del
paese), in cui hanno lo stesso valore della legge dello Stato
(ordinaria). Sono, però, leggi che regolamentano l'attività della
pubblica amministrazione regionale e locale. Infatti, le materie
fondamentali del potere statale sono esclusivamente affidate allo
Stato centrale (art.117).
Le autonomie locali sono
riconosciute dalla Costituzione già nell'articolo 5.
Ma le leggi regionali
devono rispettare i principi dettati dalle leggi ordinarie, anche per
quanto riguarda le materie residuali. In qualche misura possono
essere difformi dalla legislazione statale (in quanto non in
contrasto con leggi quadro o inerenti materie di esclusiva competenza
regionale).
NB: Lo statuto delle
regioni ordinarie è una legge ordinaria; lo statuto delle regioni a
statuto speciale è una legge costituzionale.
c. fonti secondarie
(dovrebbero comprendere anche i regolamenti)
Regolamenti
Atti sostanzialmente
legislativi e formalmente amministrativi perchè sono norme
giuridiche subordinate alla legge ma sono emanate da organi che non
detengono costituzionalmente un vero e proprio potere legislativo.
Vi sono regolamenti che
sono subordinati solo alla Costituzione (regolamenti del Parlamento).
I regolamenti possono
essere emanati dal Governo, dagli enti pubblici e locali. I limiti di
competenza possono essere più o meno stringenti a seconda dei casi
(decreti esecutivi o attuativi).
Usi o consuetudini
Fatti giuridici che hanno
valore di norma giuridica. Per essi devono valere i seguenti
requisiti:
- elemento materiale
- elemento psicologico
Possono essere secondo,
oltre o contro la legge.
Vengono raccolti dal
Ministero dello sviluppo o dalla Camera di Commercio ed è possibile
provarne l'infondatezza (o inesistenza).
Le
norme giuridiche cessano di avere efficacia se sono abrogate in modo
espresso o tacito con altre norme giuridiche dello stesso
rango o di rango superiore.
Regolamenti
comunitari
Ai sensi dell'articolo
288 del Trattato CE i regolamenti entrano in
vigore su tutto il territorio della comunità senza che sia
necessaria una legge di attuazione specifica, all'interno dei singoli
paesi.
Hanno lo stesso rango
delle leggi ordinarie.
Vi sono fonti del diritto
“dirette” e fonti “indirette” come possono
essere le sentenze di altro giudice (Corte di Cassazione). Queste
fonti non sono vincolanti ma possono essere di aiuto
nell'interpretazione della norma giuridica.
EFFICACIA NEL TEMPO E NELLO SPAZIO e coordinamento tra norme
Efficacia nel tempo
VACATIO LEGIS: la legge (più
in generale tutte le fonti primarie) entra in vigore dopo essere
promulgata e pubblicata. Prima di divenire efficace la norma viene
pubblicata per almeno 15 giorni (di più o di meno a seconda delle
situazioni). La legge rimane in vigore fino a quando non viene
abrogata in modo tacito o espresso.... La legge può essere annullata
anche con una sentenza della Corte Costituzionale o con un
referendum.... art. 75, Cost.
IRRETROATTIVITA'
Le norme giuridiche di solito non sono
retroattive.... esse non possono essere applicate a casi e situazioni
precedenti rispetto alla loro effettiva entrata in vigore...
In particolare non sono retroattive le
norme del codice penale (esse non sono nemmeno interpretabili secondo
il criterio analogico o per analogia).
Poiché, però, l'irretroattività non
è prevista dalla Costituzione per tutte le norme del nostro
ordinamento, vi sono situazioni in cui la legge stessa può prevedere
la retroattività.
Quindi, i casi sono questi:
a. legge di interpretazione autentica:
è retroattiva per necessità (si tratta di interpretare leggi già
emanate);
b. legge che prevede espressamente di
riferirsi a casi precedenti rispetto alla data di entrata in vigore;
c. favor rei: se la norma è a favore
del reo allora può anche retroagire; se, invece, la nuova legge
punisce il medesimo reato con maggiore rigore, allora si applica solo
ai reati precedenti alla sua entrata in vigore.
Lex posterior derogat priori
Efficacia nello spazio:
Principio di extraterritorialità:
le leggi sono valide sul territorio dello stato in cui vengono
emanate e anche al di fuori.... In particolare nelle ambasciate, nei
consolati, navi e aerei militari.
Per le navi e gli aerei mercantili o
passeggeri, vale la normativa italiana solo per le acque e lo spazio
territoriale … al di fuori valgono i trattati internazionali …..
Va, poi, specificato che esistono tre principi per coordinare i vari tipi di norme tra loro, in questo modo rendendole efficaci:
- principio o criterio gerarchico
- principio o criterio cronologico
- principio o criterio di competenza: la norma speciale prevale sulla norma generale (lex specialis derogat generali)
INTERPRETAZIONE DELLA
NORMA GIURIDICA
INTERPRETAZIONE IN
BASE AI SOGGETTI
La norma può essere
interpretata da chi si occupa di diritto per studio (professori
universitari, studiosi in genere), dal giudice, dalla stessa legge.
Nel primo caso si parla
di INTERPRETAZIONE DOTTRINALE, anche detta dottrina: viene
raccolta nei manuali e nei testi di diritto, ha carattere scientifico
e spesso non è assolutamente rilevante sul piano istituzionale (non
vincolante).
La dottrina e i giuristi sono coloro che se ne occupano.
esempio:
http://www.fanpage.it/parcheggi-condominiali-la-normativa-e-l-interpretazione-dottrinale-e-giurisprudenziale/
La dottrina e i giuristi sono coloro che se ne occupano.
esempio:
http://www.fanpage.it/parcheggi-condominiali-la-normativa-e-l-interpretazione-dottrinale-e-giurisprudenziale/
Nel secondo caso abbiamo
INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE, anche detta giurisprudenza:
si tratta dell'interpretazione dei giudici, i quali, nelle varie
sentenze, danno una lettura particolare di una data norma di legge in
un preciso contesto e caso. La giurisprudenza non è vincolante per
il giudice, comunque (nel nostro ordinamento; negli ordinamenti
anglosassoni non è la stessa cosa). Ma ci sono delle sentenze, come
quelle emesse dalla Corte di Cassazione, che fanno scuola e possono
influenzare i giudizi di altri giudici.
esempi:
http://shop.altalex.com/index.php/banche-dati-e-servizi/massimario-it-supplemento-settimanale-di-altalex.html
http://www.cercasentenze.it/
Nel terzo caso abbiamo, invece, l'INTERPRETAZIONE AUTENTICA: il legislatore interviene con altra norma di legge, per spiegare e chiarificare il significato di una data norma di legge antecedente.
http://shop.altalex.com/index.php/banche-dati-e-servizi/massimario-it-supplemento-settimanale-di-altalex.html
http://www.cercasentenze.it/
Nel terzo caso abbiamo, invece, l'INTERPRETAZIONE AUTENTICA: il legislatore interviene con altra norma di legge, per spiegare e chiarificare il significato di una data norma di legge antecedente.
Esempi di interpretazione
autentica:
http://www.italiaoggi.it/giornali/dettaglio_giornali.asp?preview=false&accessMode=FA&id=1840711&codiciTestate=1
INTERPRETAZIONE IN BASE AI CRITERI
La legge viene
interpretata (in particolare, ma non solo, dal giudice) in base
ai seguenti criteri:
a. letterale
b. logico o
teleologico
c. per analogia
Nell'interpretare la
legge, cioè, il giudice (o chi si propone di studiare il testo
normativo) deve tenere presente il significato “proprio delle
parole e la connessione di esse” (interpretazione letterale),
deve tenere presenti “le intenzioni del legislatore”
(interpretazione teleologica) e, infine, deve ricorrere
all'analogia, nel caso in cui non vi siano delle norme di legge
sufficientemente aderenti al caso di interesse (interpretazione
analogica). In questo caso si tratta di andare a cercare la
fattispecie concreta nella norma (che riporterà una fattispecie
astratta, più o meno simile al caso concreto). Se la norma contiene
una fattispecie analoga, allora si parla di analogia legis.
Se, invece, non esistono norme che presentano situazioni-tipo affini,
allora il giudice ricorre ai principi dell'ordinamento giuridico
(analogia iuris).
SI PARLA DI
PRINCIPI FONDAMENTALI O PRINCIPI SUPREMI
Il senso letterale
dovrebbe essere chiaro; per quanto riguarda il senso teleologico, la
legge deve essere interpretata tenendo presenti le finalità
politiche, sociali e economiche che il legislatore voleva
raggiungere, molto spesso armonizzando il significato delle parole
con le finalità ultime e con l'analogia.
L'analogia si divide in
due tipi:
a. analogia legis:
applico al caso concreto la norma di legge che più si avvicina alla
situazione oggetto di analisi (esempio: art. 1124: il principio di
ripartizione delle spese di manutenzione e gestione delle scale può
essere applicato per analogia all'ascensore);
b. analogia iuris:
applico al caso concreto i principi dell'ordinamento per dirimere la
controversia ricorrendo alla filosofia che sta dietro alle norme più
generali.
NON POSSO APPLICARE
L'INTERPRETAZIONE ANALOGICA NEL CASO DEL DIRITTO PENALE E PER LE
NORME ECCEZIONALI...
INTERPRETAZIONE
IN BASE AI RISULTATI
DICHIARATIVA
ESTENSIVA
RESTRITTIVA
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