NORMA GIURIDICA



NORMA GIURIDICA


La norma giuridica è una regola imposta al soggetto dell'ordinamento da un organismo sovrano: per tale motivo si tratta di una norma obbligatoria. Essa prevede di osservare un certo comportamento e/o di regolare un proprio interesse in un certo modo; per tale motivo contiene un precetto. Inoltre, le norme prevedono delle sanzioni che vengono adottate contro i trasgressori.

Definizione completa: la norma giuridica è una regola di comportamento generale, astratta e coattiva, cioè imposta dallo stato.

CARATTERI DELLA NORMA:

GENERALE: riferita ad una generalità di soggetti (tutti i soggetti che appartengono ad un dato gruppo)
ASTRATTA: riferita ad una fattispecie non concreta
COATTIVA: lo Stato la impone con la forza, punendo i trasgressori
POSITIVA: imposta da un'entità che detiene a vario titolo il potere sovrano
INTERSOGGETTIVA: riguarda più soggetti che convivono

ALTRI CARATTERI DELLA NORMA IN BASE ALLA COGENZA:

ASSOLUTA: detta anche cogente, non ammette comportamenti difformi (norme di diritto penale);
RELATIVA: le parti possono accordarsi liberamente, entro i limiti definiti dalla norma (norme di diritto civile, in ambito contrattuale).
esempio: in caso di mutuo le parti possono anche accordarsi che non sia dovuto alcun interesse.
SUPPLETIVA: la norma prevede una regolamentazione dei rapporti tra le parti da applicarsi in caso di mancato accordo esplicito.


Esempio: se le parti interessate sono comproprietarie di un medesimo bene si applica la comunione solo quando le parti non hanno preso accordi espliciti di altra natura.

CARATTERI DELLA NORMA IN BASE ALLA GENERALITA':

COMUNE: si tratta di una norma che è valida nella generalità delle fattispecie indicate dalla norma (per tutti i consociati).
SPECIALE: norma giuridica applicabile a determinati gruppi o insiemi di consociati, i quali si trovano in determinate condizioni oggettive.
ECCEZIONALE: norma giuridica creata in casi di necessità, che deroga al principio generale dell'ordinamento.

Perfetta: si dice della norma che prevede anche la sanzione, oltre al precetto.

Le norme che tutti devono rispettare (come le norme del diritto privato o pubblico) sono dette comuni. Le norme previste da leggi particolari e che riguardano una categoria di soggetti ben precisa vengono dette norme speciali.
Le norme che costituiscono una deroga alla norma comune, sono dette norme eccezionali.




La sanzione deve agire come DETERRENTE, ONDE EVITARE LA TRASGRESSIONE. Inoltre, il soggetto che viene sanzionato deve trarre un insegnamento e deve risollevarsi dalla sua situazione grazie alla stessa sanzione (rieducativa).


SCOPO DELLA sanzione:
PREVENTIVA: si deve prevenire il comportamento scorretto
RIPARATORIA si vuole riparare al torto subito
PUNITIVA si introduce una conseguenza negativa per un comportamento che deve essere disincentivato






Astrattezza e generalità; Interpretazione della norma


La norma giuridica ha almeno due caratteri fondamentali:

generalità: le norme giuridiche sono generali poichè il loro comando non si rivolge ad una singola persona (dando luogo a privilegi o discriminazioni), ma ad una generalità di persone (ad esempio, a tutti i cittidini dello Stato);

astrattezza: le norme giuridiche sono astratte perchè non descrivono un caso concreto, ma un caso ipotetico, cioè prendono in considerazione una situazione astratta che diviene concreta e specifica solo nel momento in cui il fatto si verifica (il sig. Rossi ha rubato e quindi deve essere arrestato). Tutti i casi concreti possono essere ricondotti alla fattispecie (immagine del fatto).

La norma giuridica è anche coattiva, altrimenti non sarebbe giuridica. Essa è prevista da norme giuridiche e può essere eseguita con la forza.


DIRITTO E SUE CLASSIFICAZIONI


Il diritto è l'insieme delle regole contenute nelle norme giuridiche. Esso ispira il comportamento di tutti coloro che appartengono ad un determinato ordinamento giuridico. L'ordinamento giuridico ha come elementi costitutivi il popolo, la normazione e l'organizzazione che il popolo si da tramite la normazione.
Distinguiamo le seguenti categorie o tipologie di diritto: diritto naturale e diritto positivo, diritto oggettivo e diritto soggettivo.
Il diritto naturale è l'insieme delle regole insite nell'uomo, che da sempre ispirano il comportamento e il giudizio sul comportamento in una comunità. Da esso dovrebbero trarre origine (e di fatto traggono origine) molte delle norme del diritto positivo.
Il diritto positivo è costituito dall'insieme delle norme emanate da un organismo sovrano (stato) in un determinato periodo di tempo e vigenti su un determinato territorio. Si tratta, quindi, di regole che vengono imposte all'uomo dall'esterno.
Il diritto oggettivo è l'insieme delle norme che vengono adottate dallo stato e, che, quindi fanno parte del diritto positivo. Il diritto soggettivo, invece, è un potere che viene riconosciuto ad un soggetto, che può, pertanto, difendere un suo interesse nei confronti di uno o più altri soggetti.
Il diritto positivo si divide in due rami principali:
a. diritto pubblico: comprende in buona sostanza norme cogenti che regolamentano i rapporti tra lo stato e i cittadini, oppure tra lo stato e i suoi organi, oppure tra lo stato e altri enti, pubblici e privati, ove lo stato si venga a trovare su un piano diverso, dovuto alla sua potestà di imperio.
b.diritto privato: comprende norme per lo più non cogenti (derogabili) che regolamentano i rapporti tra lo stato e i cittadini, oppure tra gli enti pubblici (o gli organi dello stato) e i cittadini, oppure tra i cittadini tra di loro, ove tutte le parti si trovano sullo stesso piano giuridico.
Ai due rami citati si possono, poi, attribuire vari rami ulteriori del diritto pubblico o privato.
Il diritto amministrativo, costituzionale, penale, alcuni aspetti della legislazione sociale ... sono parte del diritto pubblico.
Il diritto civile e commerciale, il diritto privato internazionale, il diritto del lavoro sono per lo più i rami del diritto privato. 



 
    FONTI DEL DIRITTO



DOBBIAMO RICORDARE CHE LE NORME SONO CONTENUTE NEGLI ATTI LEGISLATIVI (O FATTI).
TALI ATTI SONO DI VARIO TIPO E NATURA E COSTITUISCONO LE FONTI PRODUTTIVE (O DI PRODUZIONE).
I TESTI SCRITTI E LE VARIE GAZZETTE SONO, INVECE, FONTI COGNITIVE DELLE NORME GIURIDICHE

GLI ATTI O FATTI CHE HANNO CONTENUTO NORMATIVO NON VANNO CONFUSI CON GLI ATTI O FATTI GIURIDICI!!!!  (e comunque anche un atto normativo è un atto giuridico, ma si tratta soprattutto di un atto scritto contenente norme giuridiche). 

Le norme possono essere, pertanto, classificate e ordinate in una gerarchia:

a. Costituzione e leggi costituzionali
Ad un livello inferiore troviamo, però, attualmente (insieme ai trattati della UE, CHE HANNO RANGO COSTITUZIONALE e ai trattati internazionali, CHE HANNO RANGO DI LEGGE ORDINARIA, SE RATIFICATI) anche i regolamenti della comunità europea: per essi non è previsto obbligo di ratifica o simili. Per le direttive, invece, il discorso è un po' più complicato. Esse devono essere successivamente convertite in legge....e, quindi, insieme ai regolamenti hanno lo stesso rango delle leggi ordinarie.

b. fonti primarie:

Leggi ordinarie (o leggi in senso formale, perchè emanate da un organo che esercita la funzione legislativa, art. 70 e seguenti della Cost.):
si tratta di leggi emanate dal Parlamento seguendo la procedura ordinaria, prevista nella Costituzione e nei regolamenti delle Camere.

La legge ordinaria può essere emanata con un procedimento ordinario o abbreviato. 



Decreti legislativi e decreti legge (art. 76 e 77 della Cost.):

I primi sono decreti che vengono emanati dal Governo e firmati dal Presidente della Repubblica che li promulga. Essi sono il risultato di una legge delega, ovvero di una legge che il Parlamento elabora e invia al Governo, il quale in un determinato tempo, deve legiferare su un determinato oggetto, attenendosi a determinati criteri e modalità previste nella legge delega.
Il Parlamento in questo modo utilizza particolari competenze del Governo, per regolamentare settori specifici, tenendo sotto controllo l'operato stesso del Governo.
Il Governo, infatti, non può ricevere delega per regolamentare la propria attività (approvare un decreto legge), né per altri settori particolarmente delicati ….

I decreti legge sono emanati dal Governo per motivi gravi ed urgenti, ma devono essere discussi ed approvati dal Parlamento entro 60 giorni dalla loro promulgazione, con legge di conversione.
Il Parlamento può trarre spunto per emanare altre successive leggi (anche se non vengono approvati).
Gli effetti si annullano ex tunc (in caso di mancata approvazione del Parlamento). Ciò significa che  tutti gli effetti prodotti cessano di essere dal momento in cui si sono prodotti quando il decreto non viene convertito in legge. La legge di conversione assorbe il decreto legge, che, quindi, cessa di esistere.  

Leggi regionali (art. 117):

Sono atti normativi che hanno efficacia a livello locale (cioè in una zona circoscritta del paese), in cui hanno lo stesso valore della legge dello Stato (ordinaria). Sono, però, leggi che regolamentano l'attività della pubblica amministrazione regionale e locale. Infatti, le materie fondamentali del potere statale sono esclusivamente affidate allo Stato centrale (art.117).
Le autonomie locali sono riconosciute dalla Costituzione già nell'articolo 5.
Ma le leggi regionali devono rispettare i principi dettati dalle leggi ordinarie, anche per quanto riguarda le materie residuali. In qualche misura possono essere difformi dalla legislazione statale (in quanto non in contrasto con leggi quadro o inerenti materie di esclusiva competenza regionale).

NB: Lo statuto delle regioni ordinarie è una legge ordinaria; lo statuto delle regioni a statuto speciale è una legge costituzionale.


c. fonti secondarie (dovrebbero comprendere anche i regolamenti)

Regolamenti

Atti sostanzialmente legislativi e formalmente amministrativi perchè sono norme giuridiche subordinate alla legge ma sono emanate da organi che non detengono costituzionalmente un vero e proprio potere legislativo.
Vi sono regolamenti che sono subordinati solo alla Costituzione (regolamenti del Parlamento).
I regolamenti possono essere emanati dal Governo, dagli enti pubblici e locali. I limiti di competenza possono essere più o meno stringenti a seconda dei casi (decreti esecutivi o attuativi).

Usi o consuetudini

Fatti giuridici che hanno valore di norma giuridica. Per essi devono valere i seguenti requisiti:


  • elemento materiale
  • elemento psicologico

Possono essere secondo, oltre o contro la legge.
Vengono raccolti dal Ministero dello sviluppo o dalla Camera di Commercio ed è possibile provarne l'infondatezza (o inesistenza).

Le norme giuridiche cessano di avere efficacia se sono abrogate in modo espresso o tacito con altre norme giuridiche dello stesso rango o di rango superiore.



Regolamenti comunitari

Ai sensi dell'articolo 288 del Trattato CE i regolamenti entrano in vigore su tutto il territorio della comunità senza che sia necessaria una legge di attuazione specifica, all'interno dei singoli paesi.
Hanno lo stesso rango delle leggi ordinarie.

Vi sono fonti del diritto “dirette” e fonti “indirette” come possono essere le sentenze di altro giudice (Corte di Cassazione). Queste fonti non sono vincolanti ma possono essere di aiuto nell'interpretazione della norma giuridica.





EFFICACIA NEL TEMPO E NELLO SPAZIO e coordinamento tra norme





Efficacia nel tempo


VACATIO LEGIS: la legge (più in generale tutte le fonti primarie) entra in vigore dopo essere promulgata e pubblicata. Prima di divenire efficace la norma viene pubblicata per almeno 15 giorni (di più o di meno a seconda delle situazioni). La legge rimane in vigore fino a quando non viene abrogata in modo tacito o espresso.... La legge può essere annullata anche con una sentenza della Corte Costituzionale o con un referendum.... art. 75, Cost.


IRRETROATTIVITA'
Le norme giuridiche di solito non sono retroattive.... esse non possono essere applicate a casi e situazioni precedenti rispetto alla loro effettiva entrata in vigore...
In particolare non sono retroattive le norme del codice penale (esse non sono nemmeno interpretabili secondo il criterio analogico o per analogia).
Poiché, però, l'irretroattività non è prevista dalla Costituzione per tutte le norme del nostro ordinamento, vi sono situazioni in cui la legge stessa può prevedere la retroattività.
Quindi, i casi sono questi:
a. legge di interpretazione autentica: è retroattiva per necessità (si tratta di interpretare leggi già emanate);
b. legge che prevede espressamente di riferirsi a casi precedenti rispetto alla data di entrata in vigore;
c. favor rei: se la norma è a favore del reo allora può anche retroagire; se, invece, la nuova legge punisce il medesimo reato con maggiore rigore, allora si applica solo ai reati precedenti alla sua entrata in vigore.
Lex posterior derogat priori


Efficacia nello spazio:
Principio di extraterritorialità: le leggi sono valide sul territorio dello stato in cui vengono emanate e anche al di fuori.... In particolare nelle ambasciate, nei consolati, navi e aerei militari.
Per le navi e gli aerei mercantili o passeggeri, vale la normativa italiana solo per le acque e lo spazio territoriale … al di fuori valgono i trattati internazionali …..
 
Va, poi, specificato che esistono tre principi per coordinare i vari tipi di norme tra loro, in questo modo rendendole efficaci: 
  • principio o criterio gerarchico
  • principio o criterio cronologico
  • principio o criterio di competenza: la norma speciale prevale sulla norma generale (lex specialis derogat generali)


INTERPRETAZIONE DELLA NORMA GIURIDICA





INTERPRETAZIONE IN BASE AI SOGGETTI

La norma può essere interpretata da chi si occupa di diritto per studio (professori universitari, studiosi in genere), dal giudice, dalla stessa legge.

Nel primo caso si parla di INTERPRETAZIONE DOTTRINALE, anche detta dottrina: viene raccolta nei manuali e nei testi di diritto, ha carattere scientifico e spesso non è assolutamente rilevante sul piano istituzionale (non vincolante).
La dottrina e i giuristi sono coloro che se ne occupano. 

esempio:

http://www.fanpage.it/parcheggi-condominiali-la-normativa-e-l-interpretazione-dottrinale-e-giurisprudenziale/

Nel secondo caso abbiamo INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE, anche detta giurisprudenza: si tratta dell'interpretazione dei giudici, i quali, nelle varie sentenze, danno una lettura particolare di una data norma di legge in un preciso contesto e caso. La giurisprudenza non è vincolante per il giudice, comunque (nel nostro ordinamento; negli ordinamenti anglosassoni non è la stessa cosa). Ma ci sono delle sentenze, come quelle emesse dalla Corte di Cassazione, che fanno scuola e possono influenzare i giudizi di altri giudici.

esempi:

http://shop.altalex.com/index.php/banche-dati-e-servizi/massimario-it-supplemento-settimanale-di-altalex.html

http://www.cercasentenze.it/

Nel terzo caso abbiamo, invece, l'INTERPRETAZIONE AUTENTICA: il legislatore interviene con altra norma di legge, per spiegare e chiarificare il significato di una data norma di legge antecedente.

Esempi di interpretazione autentica:




INTERPRETAZIONE IN BASE AI CRITERI

La legge viene interpretata (in particolare, ma non solo, dal giudice) in base ai seguenti criteri:

a. letterale
b. logico o teleologico
c. per analogia


Nell'interpretare la legge, cioè, il giudice (o chi si propone di studiare il testo normativo) deve tenere presente il significato “proprio delle parole e la connessione di esse” (interpretazione letterale), deve tenere presenti “le intenzioni del legislatore” (interpretazione teleologica) e, infine, deve ricorrere all'analogia, nel caso in cui non vi siano delle norme di legge sufficientemente aderenti al caso di interesse (interpretazione analogica). In questo caso si tratta di andare a cercare la fattispecie concreta nella norma (che riporterà una fattispecie astratta, più o meno simile al caso concreto). Se la norma contiene una fattispecie analoga, allora si parla di analogia legis. Se, invece, non esistono norme che presentano situazioni-tipo affini, allora il giudice ricorre ai principi dell'ordinamento giuridico (analogia iuris).

SI PARLA DI PRINCIPI FONDAMENTALI O PRINCIPI SUPREMI


Il senso letterale dovrebbe essere chiaro; per quanto riguarda il senso teleologico, la legge deve essere interpretata tenendo presenti le finalità politiche, sociali e economiche che il legislatore voleva raggiungere, molto spesso armonizzando il significato delle parole con le finalità ultime e con l'analogia.

L'analogia si divide in due tipi:
a. analogia legis: applico al caso concreto la norma di legge che più si avvicina alla situazione oggetto di analisi (esempio: art. 1124: il principio di ripartizione delle spese di manutenzione e gestione delle scale può essere applicato per analogia all'ascensore);
b. analogia iuris: applico al caso concreto i principi dell'ordinamento per dirimere la controversia ricorrendo alla filosofia che sta dietro alle norme più generali.

NON POSSO APPLICARE L'INTERPRETAZIONE ANALOGICA NEL CASO DEL DIRITTO PENALE E PER LE NORME ECCEZIONALI...

INTERPRETAZIONE IN BASE AI RISULTATI

DICHIARATIVA
ESTENSIVA
RESTRITTIVA

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