mercoledì 26 settembre 2012

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Il Governo

Governo (artt.92-100)


Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 92), tra le personalità che godono di maggiore appoggio del Parlamento, e su proposta di questi nomina i Ministri”, art. 92 Cost.
Il governo si presenta alle Camere entro 10 giorni per ottenere la fiducia anche sul programma proposto.
Il Governo svolge la funzione esecutiva e amministrativa ma ha anche funzioni di indirizzo politico (programma) e funzioni legislative (artt. 76 e 77 Cost.).
Si tratta di un organo complesso, ovvero composto di più organi (il Presidente, i Ministri e il Consiglio dei Ministri).
Il governo svolge anche una funzione di controllo sull'attività della pubblica amministrazione.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri si trova in una posizione di supremazia nei confronti di Ministri, in quanto ne coordina e dirige l'attività.
Ogni Ministro ha funzioni politiche e amministrative.

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Presidente della Repubblica

Presidente della Repubblica (artt. 83-91)


Viene eletto dal Parlamento (in seduta comune con 3 rappresentanti delle regioni ad eccezione della Valle d'Aosta, che ne ha solo uno).
Non è il Capo del Governo. Viene eletto con scrutinio segreto con voto favorevole dei due terzi dei membri delle camere, fino alla terza votazione. Per le successive delibere basta la maggioranza assoluta. 
 
Funzioni:
  1. tutore della Costituzione
  2. Garante dell'unità dello stato e Capo dello stato
  3. dura in carica 7 anni (art.85) e viene eletto tra i cittadini che hanno almeno 50 anni (art.84)
  4. nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri (e altri funzionari dello stato) (art. 92 Cost.) 
  5. convoca le Camere in via straordinaria
  6. indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione
  7. scioglie le camere anticipatamente (art. 88) e invia messaggi motivati alle camere
  8. è comandante delle forze armate e presiede il Consiglio supremo di difesa e il Consiglio Superiore della Magistratura
  9. promulga le leggi ed emana di decreti
  10. indice il referendum (art. 87)
  11. può concedere la grazia
  12. conferisce onorificenze
  13. ratifica i trattati internazionale 
  14. autorizza la presentazione dei disegni di legge del Governo alle Camere 


Non è perseguibile nello svolgimento delle sue funzioni ma può essere considerato, come accade per i Parlamentari, imputabile per reati penali anche se il mandato non è ancora terminato. Infatti, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la legge 140 del 2003 che sanciva l'immunità per tutte le alte cariche dello stato. Il Presidente della Repubblica compie, quindi, funzioni in qualità di organo monocratico (essendo in tal caso prevista la sottoscrizione di un ministro), oppure in quanto parte di un organo collegiale. In questa ultima situazione (es. Presidente del Comitato Supremo di Difesa) gli atti che vengono da lui sottoscritti non devono essere confermati da alcun ministro.

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Gli articoli 87 e 88 della Costituzione, dopo aver indicato le funzioni generali di Capo dello Stato e di rappresentante dell'unità nazionale del Presidente della Repubblica, ne elencano i poteri senza dare ad essi un ordine logico o di importanza.
Il Capo dello Stato assume una posizione particolare in seno al sistema costituzionale, in virtù della quale è chiamato ad esercitare:

poteri di controllo: il Presidente della Repubblica può indurre alla riflessione gli organi astrattamente competenti a decidere in ordine ad una determinata materia, sia sulla legittimità costituzionale sia sull'opportunità politica degli atti da adottare;
poteri di garanzia: è compito del Presidente della Repubblica vigilare affinchè determinati organi (Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Supremo di Difesa), al vertice dei quali egli è posto, non operino al di là dei propri limiti istituzionali. Gli atti del Presidente della Repubblica non prevedono la controfirma ministeriale (in questi casi);

poteri di prerogativa: conferire onorificenze, concedere grazie...

poteri di influenza: come nel caso di invio di messaggi alle Camere, che si concretano in atti con solo valore politico;

poteri di intermediazione politica, che collocano il Presidente della Repubblica al centro delle vicende politico-costituzionali dello Stato; si pensi al potere di scioglimento anticipato delle Camere e di nomina del Presidente del Consiglio;

poteri di copertura degli organi costituzionali, che sono attribuiti al Capo dello Stato per consentire il corretto funzionamento degli stessi: nomina dei cinque senatori a vita e di cinque giudici della Corte Costituzionale.
Poteri vincolati, discrezionali, autonomi
La prima classificazione dei poteri del Presidente della Repubblica può essere fondata sulla natura del potere esercitato, in base alla quale si distinguono poteri vincolati, poteri discrezionali e poteri autonomi:
poteri vincolati: sono quelli conferiti al Capo dello Stato quale organo in grado di fornire la massima garanzia rispetto all'adempimento dei doveri imposti dalla Costituzione.
Esempio: indire elezioni, fissare la data della prima riunione delle nuove Camere; indire referendum;

poteri discrezionali: il Presidente della Repubblica può autonomamente decidere su determinati atti, per i quali i Ministri hanno solo funzione di controllo.
Esempio: rinvio al Parlamento di una legge; promulgazione delle leggi;

poteri autonomi: quelli esercitati come organo di vertice di un determinato collegio (Consiglio supremo di Difesa); anche in questo caso gli atti non necessitano della controfirma ministeriale.