Presidente
della Repubblica (artt. 83-91)
Viene
eletto dal Parlamento (in seduta comune con 3 rappresentanti delle
regioni ad eccezione della Valle d'Aosta, che ne ha solo uno).
Non
è il Capo del Governo. Viene eletto con scrutinio segreto con voto
favorevole dei due terzi dei membri delle camere, fino alla terza
votazione. Per le successive delibere basta la maggioranza assoluta.
Funzioni:
- tutore della Costituzione
- Garante dell'unità dello stato e Capo dello stato
- dura in carica 7 anni (art.85) e viene eletto tra i cittadini che hanno almeno 50 anni (art.84)
- nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri (e altri funzionari dello stato) (art. 92 Cost.)
- convoca le Camere in via straordinaria
- indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione
- scioglie le camere anticipatamente (art. 88) e invia messaggi motivati alle camere
- è comandante delle forze armate e presiede il Consiglio supremo di difesa e il Consiglio Superiore della Magistratura
- promulga le leggi ed emana di decreti
- indice il referendum (art. 87)
- può concedere la grazia
- conferisce onorificenze
- ratifica i trattati internazionale
- autorizza la presentazione dei disegni di legge del Governo alle Camere
Non
è
perseguibile nello svolgimento delle sue funzioni ma può essere
considerato, come accade per i Parlamentari, imputabile per reati
penali anche se il mandato non è ancora terminato. Infatti, la Corte
Costituzionale ha dichiarato illegittima la legge 140 del 2003 che
sanciva l'immunità per tutte le alte cariche dello stato. Il Presidente
della Repubblica compie, quindi, funzioni in qualità di organo
monocratico (essendo in tal caso prevista la sottoscrizione di un
ministro), oppure in quanto parte di un organo collegiale. In questa
ultima situazione (es. Presidente del Comitato Supremo di Difesa) gli
atti che vengono da lui sottoscritti non devono essere confermati da
alcun ministro.
...continua
Gli articoli 87 e 88 della
Costituzione, dopo aver indicato le funzioni generali di Capo dello
Stato e di rappresentante dell'unità nazionale del Presidente della
Repubblica, ne elencano i poteri senza dare ad essi un ordine logico
o di importanza.
Il
Capo dello Stato assume una posizione particolare in seno al sistema
costituzionale, in virtù della quale è chiamato ad esercitare:
poteri
di controllo:
il Presidente della Repubblica può indurre alla riflessione gli
organi astrattamente competenti a decidere in ordine ad una
determinata materia, sia sulla legittimità costituzionale sia
sull'opportunità politica degli atti da adottare;
poteri
di garanzia:
è compito del Presidente della Repubblica vigilare affinchè
determinati organi (Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio
Supremo di Difesa), al vertice dei quali egli è posto, non operino
al di là dei propri limiti istituzionali. Gli atti del Presidente
della Repubblica non prevedono la controfirma ministeriale (in questi
casi);
poteri
di prerogativa:
conferire onorificenze, concedere grazie...
poteri
di influenza:
come nel caso di invio di messaggi alle Camere, che si concretano in
atti con solo valore politico;
poteri
di intermediazione politica,
che collocano il Presidente della Repubblica al centro delle vicende
politico-costituzionali dello Stato; si pensi al potere di
scioglimento anticipato delle Camere e di nomina del Presidente del
Consiglio;
poteri
di copertura degli organi costituzionali,
che sono attribuiti al Capo dello Stato per consentire il corretto
funzionamento degli stessi: nomina dei cinque senatori a vita e di
cinque giudici della Corte Costituzionale.
Poteri vincolati,
discrezionali, autonomi
La
prima classificazione dei poteri del Presidente
della Repubblica
può essere fondata sulla natura del potere esercitato, in base alla
quale si distinguono poteri vincolati, poteri discrezionali e poteri
autonomi:
poteri vincolati: sono
quelli conferiti al Capo dello Stato quale organo in grado di fornire
la massima garanzia rispetto all'adempimento dei doveri imposti dalla
Costituzione.
Esempio:
indire elezioni, fissare la data della prima riunione delle nuove
Camere; indire referendum;
poteri
discrezionali: il Presidente della Repubblica può autonomamente
decidere su determinati atti, per i quali i Ministri hanno solo
funzione di controllo.
Esempio:
rinvio al Parlamento di una legge; promulgazione delle leggi;
poteri
autonomi: quelli esercitati come organo di vertice di un
determinato collegio (Consiglio supremo di Difesa); anche in questo
caso gli atti non necessitano della controfirma ministeriale.
Nessun commento:
Posta un commento
Vi risponderò al più presto.
Potete anche chiedere all'autore di trattare un argomento di vostro interesse!