CLASSI SECONDE
COSTITUZIONE ITALIANA
Parte I
Titolo III
Rapporti
economici (35-47)
Il titolo terzo ci
consente di avere chiara la visione e la posizione costituzionale in
materia di lavoro e lavoratori.
Attraverso il lavoro si intende:
Attraverso il lavoro si intende:
a. promuovere lo
sviluppo della società
b. realizzare
l'individuo
Possiamo suddividere i contenuti di questo titolo
come segue:
- 35-40: nella prima parte di questo titolo si dettano gli articoli che sono più vicini alla NORMATIVA A FAVORE DEL LAVORO E DEL LAVORATORE
QUESTI ARTICOLI SONO LA
BASE DELLA SUCCESSIVA LEGISLAZIONE SOCIALE (in particolare
ricordiamo lo statuto dei lavoratori, legge n. 300 del 1970).
(DURATA DELLA GIORNATA
LAVORATIVA, FERIE, LICENZIAMENTO, PRIVACY, LEGGE N. 300 DEL 1970).
L'articolo 37 della Costituzione sancisce i diritti della donna lavoratrice e la sua funzione e protezione all'interno della famiglia. Questo articolo, però, richiama indirettamente l'articolo 34. Infatti, la riserva di legge, prensente nel secondo comma dell'art. 37, comporta che il legislatore deve individuare l'età a partire dalla quale il giovane può iniziare a lavorare.
L'art. 37 della Costituzione prevede che sia la legge a stabilire il limite minimo di età per il lavoro salariato e tale limite è stato disciplinato dall'art. 3 della L. n. 977/1967, modificato dall'art. 5 del D.Lgs n. 345/1999: "l'età minima di ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e, comunque, non inferiore ai 15 anni compiuti". Vige quindi il principio in virtù del quale l'età minima di ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età in cui cessa l'obbligo scolastico. E' proprio questo il principio che è stato espresso dalla Legge Finanziaria 2007 ( 296/2006), in particolare, ove si afferma che l'innalzamento dell'obbligo di istruzione ad almeno 10 anni determina quale "conseguenza" l'aumento da 15 a 16 anni dell'età per l'accesso al lavoro.
Premesso quanto sopra, poiché la stessa legge fa espressamente decorrere l'innalzamento dell'obbligo di istruzione a far data "dall'anno scolastico 2007/2008", dal 1° settembre 2007 decorre anche l'innalzamento a 16 anni dell'età di ingresso al lavoro per i minori.
- NELLA SECONDA PARTE DEL TITOLO III (ART. 41-47) VENGONO TRATTATI DIRITTI CHE DELINEANO IL CARATTERE SOCIALE DELLA NOSTRA REPUBBLICA.
L'ITALIA NON E' UNO STATO
LIBERALE O LIBERISTA, MA NEMMENO COMUNISTA.
LA PROPRIETA' E' VISTA
COME UN DIRITTO PER I CITTADINI, MA DI ESSA E DELLA LIBERTA' DI
IMPRESA CHE VENGONO GARANTITE, IL CITTADINO DEVE FARE USO NEI LIMITI
DELL'INTERESSE DELLA COLLETTIVITA' (artt. 41 e 42).
Il
titolo terzo della prima parte della Costituzione contiene
disposizioni fondamentali in materia di rapporti di lavoro e di
regime giuridico della proprietà.
Tali
disposizioni rispecchiano la formazione politica dell'Assemblea
Costituente e originano una concezione dell'economia mista. I
principi su cui si basavano gli articoli di questo titolo sono
parzialmente in contraddizione. Infatti, pur riconoscendo la
proprietà privata (art. 42) e l'iniziativa imprenditoriale (art.
41), si considera l'importanza della solidarietà sociale e della
funzione sociale della proprietà.
Tali
principi sono sanciti sia dall'articolo 41, in riferimento alla
libertà di iniziativa economica, sia dall'articolo 42, per quanto
concerne il godimento del diritto di proprietà, che (come accade nel
codice civile) trova limitazioni nella legge dello stato.
Art.
35
Il
lavoro è l'elemento che viene riconosciuto quale fonte di
riconoscimento e di dignità dell'uomo nel nostro ordinamento, sin
dall'articolo 1 (dignità e peso sociale sono basati sulla capacità
professionale piuttosto che sulla classe di appartenenza). Come
stabilisce l'articolo 4 della Costituzione, il cittadino ha il
diritto/dovere di prestare lavoro (anche per contribuire alla spesa
pubblica, che come abbiamo visto garantisce l'uguaglianza
sostanziale).
Il
nostro stato dovrebbe garantire la piena occupazione e, inoltre,
garantire uguale tutela e dignità a tutti i lavoratori, sia
pubblici, sia privati, sia dipendenti, sia autonomi.
La
Repubblica per tutelare il lavoro usa la formazione (quella
professionale, in particolare) e, con la cooperazione internazionale
ed europea, promuove il lavoro italiano (e straniero) in Italia e
all'estero.
In
particolare questo articolo menziona la tutela dell'emigrante.
I
fenomeni migratori e immigratori (più recentemente) hanno portato il
legislatore ad elaborare sempre di più la normativa in materia di
permessi di soggiorno e di movimento e spostamento delle persone (sia
dei cittadini comunitari, che possono soggiornare anche per motivi
diversi dalla prestazione di lavoro, sia dei cittadini
extracomunitari, i quali se in possesso del permesso di soggiorno
possono soggiornare e cercare lavoro).
Questi soggetti (anche se indirettamente) insieme ai minori di età e ai diversamente abili vengono tutelati anche nell'articolo 37, che riconosce il diritto ad uguale retribuzione a parità di lavoro dei minori, e 38, che riconosce il diritto al lavoro e alla formazione dei diversamente abili (legge n. 68 del 1999, quote di collocamento obbligatorio: in base a tale legge le imprese che hanno un certo numero di dipendenti sono tenute a redigere un piano di collocamento e a destinare alcuni posti agli appartenenti alle categorie protette).
Questi soggetti (anche se indirettamente) insieme ai minori di età e ai diversamente abili vengono tutelati anche nell'articolo 37, che riconosce il diritto ad uguale retribuzione a parità di lavoro dei minori, e 38, che riconosce il diritto al lavoro e alla formazione dei diversamente abili (legge n. 68 del 1999, quote di collocamento obbligatorio: in base a tale legge le imprese che hanno un certo numero di dipendenti sono tenute a redigere un piano di collocamento e a destinare alcuni posti agli appartenenti alle categorie protette).
(Accanto
alla tutela del lavoratore e del lavoro si devono tutelare la
retribuzione (art. 36), il lavoro femminile (art. 37), gli invalidi e
gli anziani (art. 38 e sistema previdenziale), lo sciopero (art. 40)
e i sindacati (art. 39). Lo statuto dei lavoratori riconosce la
tutela del lavoratore e della lavoratrice, il diritto ad una
retribuzione appropriata, aderendo e rendendo concreti i principi degli
articoli di questo titolo della Costituzione.)
file multimediale: http://youtu.be/IjNCMn_dRKU
file multimediale: http://youtu.be/IjNCMn_dRKU
Art.
36
L'articolo
riguarda i diritti dei lavoratori come, per esempio, il diritto alle
vacanze pagate e al riposo settimanale o anche il diritto alla giusta
retribuzione, che tiene conto del lavoro svolto e della necessità di
garantire un certo livello di dignità e benessere alla famiglia del
lavoratore (vedi gli assegni di famiglia).
Il
decreto legislativo n. 66 del 2003 ha recepito in tal senso una
direttiva comunitaria per quanto riguarda:
- numero di ore di lavoro settimanali: 40 max;
- 48 ore in caso di straordinari;
- pausa se previste più di 6 ore al giorno;
- 24 ore di riposo entro 7 giorni lavorativi;
- ferie annuali: 4 settimane.
Il
decreto in questione disciplina in modo concreto gli orari lavorativi
e i periodi di riposo del lavoratore, che devono garantire la salute
e la sicurezza del lavoratore stesso.
Art.
37
Garantisce
alle donne lavoratrici una tutela speciale per consentire la
contemporanea figura di lavoratrice e di madre (RIFORMA FORNERO:
ASSEGNO in luogo di PERMESSO PARENTALE). Nel 2006 è stato approvato il codice
delle pari opportunità, di cui si tratta più avanti.
Lo
statuto dei lavoratori, Legge 300 del 1970, era già in grado di
garantire una "certa" tutela alla donna lavoratrice; poi
altre norme nel 1977 e nel 1991 hanno introdotto gli assegni di
famiglia a favore anche delle madri, il periodo di “puerperio” e
l'onere della prova per il datore di lavoro.
Lo statuto dei lavoratori garantiva la libertà sindacale e la dignità al lavoratore, introducendo un diretto riferimento alla tutela della salute del lavoratore e alla tutela del suo posto di lavoro. In tal senso si trattava di tutelare anche la donna lavoratrice (tuttavia solo norme successive hanno innovato la nostra legislazione in modo più esplicito).
Lo statuto dei lavoratori garantiva la libertà sindacale e la dignità al lavoratore, introducendo un diretto riferimento alla tutela della salute del lavoratore e alla tutela del suo posto di lavoro. In tal senso si trattava di tutelare anche la donna lavoratrice (tuttavia solo norme successive hanno innovato la nostra legislazione in modo più esplicito).
In
altre parole, sulla scia dell'articolo della Costituzione, la donna
lavoratrice ha diritto a mantenere il posto di lavoro anche durante
la maternità e oltre. Sono riconosciuti da tre a quattro mesi di
assenza dal lavoro dopo il parto (2 mesi prima del parto), alle madri che vogliono curarsi del
proprio figlio (periodo di puerperio). Ciò vale anche per il padre
che debba sostituire la madre per vari motivi. Gli assegni di
famiglia vengono riconosciuti (dall'Inps) alla madre lavoratrice.
Il codice delle pari opportunità tra uomo e donna (d.lgs. n. 198 del 2006) riconosce a tutte le donne uguale trattamento anche in fase di assunzione della donna lavoratrice (onere della prova invertito).
Il codice delle pari opportunità tra uomo e donna (d.lgs. n. 198 del 2006) riconosce a tutte le donne uguale trattamento anche in fase di assunzione della donna lavoratrice (onere della prova invertito).
Lo
stesso vale per le regole di ascesa gerarchica e per gli scatti di
carriera che dovrebbero essere uguali per uomo e donna. Si garantisce
la possibilità alla donna di formarsi e di poter lavorare ottenendo
collaborazione del marito anche nel lavoro domestico, o, comunque,
con orari lavorativi flessibili e compatibili con le responsabilità
familiari.
La
legge costituzionale del 2003 (legge Cost. n.1 2003) ha introdotto un ulteriore periodo al
primo comma nell'articolo 51 della Costituzione: “A tale fine la
Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità
tra uomini e donne.”.
Tutela
viene garantita anche al minore, sia dal punto di vista retributivo
che dal punto di vista della preparazione professionale. In
attuazione dell'art. 37 (abbiamo visto), il minore deve studiare
almeno fino ai 16 anni, anche se vengono garantiti dalla Cost. minimo 8 anni di scuola dell'obbligo (art. 34). La norma giuridica fondamentale è stata citata sopra.
Nel
2003 è stata data attuazione ad una direttiva CE (d.lgs. 215 del 2003), riguardante la
prevenzione delle discriminazioni sul posto di lavoro, per quanto
riguarda il sesso, le condizioni personali del lavoratore, l'età,
l'esistenza di eventuali handicap...
Art.
38
Si
fa riferimento alla previdenza, quindi, al sistema di assicurazioni
sociali e pubbliche che devono garantire a tutti i lavoratori e ai
cittadini inabili al lavoro i mezzi necessari al loro mantenimento e
alle esigenze di vita. In particolare i lavoratori devono essere
assicurati per il caso di infortunio, malattia, invalidità,
vecchiaia e disoccupazione involontaria.
Gli
istituti e gli organi che si prendono cura dei bisogni di questi
soggetti sono predisposti e integrati dallo Stato. Accanto alla
tutela pubblica e obbligatoria vi è anche una possibile tutela
privata, garantita da eventuali assicurazioni private.
L'Inps
e l'Inail sono due istituzioni pubbliche che si occupano di
assicurare i cittadini e tutti coloro che lavorano nel nostro paese.
L'Inps in particolare si occupa della vecchiaia, dell'invalidità e
della disoccupazione. Al contrario l'Inail si occupa di infortunio e
malattia. Tutti i lavoratori partecipano al sistema previdenziale
obbligatorio versando i contributi, insieme ai datori di lavoro.
L'Inail
si occupa non solo di riabilitare gli infortunati e risarcire gli
invalidi; questo istituto si occupa anche della prevenzione e della
sicurezza sul posto di lavoro.
Gli articoli 32 e 38 sono
tra loro legati, in quanto il primo si riferisce al sistema di
sicurezza come il secondo.
Il sistema di sicurezza
sociale, infatti, si compone di sistema di previdenza e di assistenza
sociale (comprensivi del sistema sanitario, ovviamente).
Come previsto
dall'articolo 2 della Cost., il cittadino in difficoltà ha diritto
ad un aiuto concreto, grazie alla solidarietà economica. La
difficoltà, cui si fa riferimento, può essere propria del
lavoratore, ovvero di colui che, fino ad un dato momento ha avuto le
capacità di sostenersi autonomamente, e allora si parla di sistema
di previdenza.
Alternativamente, si può
trattare di una difficoltà generale del soggetto, il quale può
essere inabile o minorato. In questi casi, si parla di assistenza
sociale, tenendo presente l'attività di inserimento nella realtà
lavorativa anche di questi soggetti.
La formazione dovrebbe
servire a ridurre il numero di persone che hanno bisogno effettivo di
assistenza sociale.
Le assicurazioni
obbligatorie, quali Inps e Inail, coprono il sistema di
previdenza sociale e sono, quindi, assicurazioni contro la
disoccupazione, l'infortunio, la vecchiaia....
Invece, il sistema
sanitario, le assicurazioni obbligatorie e le associazioni di
volontariato coprono, poi, il sistema di assistenza sociale. In
particolare, le associazioni di volontariato rispondono al criterio
di sussidiarietà orizzontale, previsto dall'articolo 118 della Cost.
(ultimo comma).
Si dovrebbe trattare di
associazioni private che svolgono un servizio a favore di soggetti
più deboli, quali: i malati, gli anziani, i fanciulli, i lavoratori
dipendenti (si pensi ai patronati, COME INAS).
Art.
39
I
sindacati sono associazioni, ovvero enti collettivi che svolgono dei
servizi a favore dei loro membri, per tutelarne gli interessi
professionali. Ma non solo. Come è stato messo in evidenza anche
dalla stessa giurisprudenza, successivamente all'entrata in vigore
dello Statuto dei lavoratori, i sindacati tutelano non solo gli
appartenenti (iscritti) al sindacato, ma tutti gli appartenenti ad
una data categoria. Infatti, i sindacati sono tanto più importanti
quanto maggiore è il loro numero di iscritti. I contratti collettivi
che vengono concordati tra le varie associazioni (lavoratori e datori
di lavoro) si applicano all'intera categoria.
Vi
sono sindacati dei lavoratori (Cisl, Uil, Cgil) e sindacati dei
lavoratori autonomi (Confartigianato) e dei datori di lavoro. La
Costituzione garantisce a tutti la possibilità di aderire e di
creare sindacati, anche a tutela della stessa categoria di
lavoratori.
E'
garantito il diritto di esercitare i diritti sindacali all'interno
dei luoghi di lavoro (purchè non si arrechi danno al datore di
lavoro). Essi dovrebbero essere iscritti (come tutte le
associazioni, la personalità giuridica viene conseguita con la
registrazione dell'associazione stessa nel registro, presso la
Prefettura). Ma tale iscrizione comporterebbe un “controllo” da
parte dell'autorità governativa. Pertanto i sindacati, ad oggi, non
sono iscritti. La loro attività di contrattazione collettiva,
comunque, si estende, per determinati aspetti, a tutti i
componenti della categoria.
In
tal modo, pur non sussistendo le premesse determinate dalla
Costituzione (iscrizione), i contratti collettivi hanno efficacia su
tutti gli appartenenti al sindacato e a tutta la categoria. C'è anche chi li considera delle vere e proprie fonti di diritto.
In
questo articolo si tutela, quindi, la libertà di associazione (art.
18), la libertà di esercitare i diritti sindacali, la libertà
dall'ingerenza statale.
Nel tempo si sono andate diffondendo le RSA e le RSU. Nel primo caso, si trattava di rappresentanze sindacali saldamente limitate ai rappresentanti degli iscritti e non partecipanti alla contrattazione. Nel secondo caso, si tratta, invece, di rappresentanti di tutta la categoria, includendo anche i non iscritti al sindacato e includendo una attiva partecipazione alla contrattazione collettiva.
Nel tempo si sono andate diffondendo le RSA e le RSU. Nel primo caso, si trattava di rappresentanze sindacali saldamente limitate ai rappresentanti degli iscritti e non partecipanti alla contrattazione. Nel secondo caso, si tratta, invece, di rappresentanti di tutta la categoria, includendo anche i non iscritti al sindacato e includendo una attiva partecipazione alla contrattazione collettiva.
Art. 40
Il
diritto di sciopero viene garantito come strumento per l'esercizio
dei diritti derivanti dalla partecipazione ai sindacati. Si tratta di
tutelare un interesse professionale collettivo. Quindi, lo sciopero è
garantito da un diritto
soggettivo collettivo.
I presupposti affinchè non diventi illegittimo: si deve trattare di
un'astensione volontaria e collettiva e deve essere proclamata da
un'organizzazione sindacale.
L'astensione
dal lavoro di una o più categorie di lavoratori per difendere i
diritti citati può però causare danni alla popolazione. Per
tutelare la collettività da scioperi incontrollati e indiscriminati,
la Costituzione prevede dei limiti di legge al diritto di sciopero.
Le
leggi che hanno circoscritto lo sciopero per garantire i servizi
pubblici (e non solo) essenziali (ovvero servizi di pubblica utilità)
sono la n.146 del 1990 e la n. 83 del 2000.
Grazie
a tali norme, è necessario garantire un “quantitativo minimo” di
prestazione in determinati settori (sanità, tutela dell'ordine
pubblico, istruzione...). Ciò riguarda il settore pubblico e anche i
privati.
La
precettazione
consiste nell'intervento del Prefetto a garanzia del rispetto delle
norme riguardanti i servizi pubblici essenziali. E' necessario
avvisare per tempo il datore di lavoro e le istituzioni (10 giorni
prima; le istituzioni in questo caso sono date o dal prefetto o dal
Presidente del consiglio dei ministri...) e gli utenti (5 giorni
prima). In caso di scioperi protratti ad oltranza interviene
l'autorità per dirimere la problematica unitamente alla Commissione
di garanzia sciopero, le quali devono essere prontamente avvertite.
Se non vengono rispettati i termini della legge viene applicata una
sanzione pecuniaria.
Art.
41 e 42
L'art.
41 riguarda l'iniziativa economica privata: chi detiene ricchezze (la
proprietà privata è garantita insieme alla proprietà pubblica
dall'art. 42) può utilizzarle per realizzare attività economiche
che non devono essere in contrasto con l'utilità sociale. Quindi,
tali attività sicuramente non devono fare venir meno la libertà, la
sicurezza e la dignità umane. Il legislatore deve cercare di
garantire la libertà di iniziativa economica pubblica e privata,
individuando dei modi per indirizzarla e condizionarla.
Nell'articolo
42 si prevede, poi, come nel codice civile, l'eventualità di una
espropriazione, previo indennizzo della proprietà, per coloro che
non ne garantiscono la funzione sociale... (continua in un'altro post).