mercoledì 11 aprile 2012

SOGGETTI DEL DIRITTO

SOGGETTI DEL DIRITTO




Evoluzione dei soggetti del diritto e della soggettività giuridica

Diritto romano: non tutti erano soggetti di diritto. Oggi, nella generalità, degli ordinamenti giuridici, sono considerati soggetti di diritto non solo tutte le persone fisiche ma anche gli enti collettivi (società, associazioni).

Quindi, sono considerati soggetti dell'attività giuridica:
  • le persone fisiche
  • le persone giuridiche
  • gli enti di fatto

Persone (in senso giuridico): sono soggetti giuridici, quindi, centri unitari di imputazione di situazioni giuridiche.
Enti di fatto sono organizzazioni collettive a cui non è stato concesso alcun riconoscimento.

Persona fisica:

La Costituzione sancisce due principi fondamentali in materia di persona fisica:

1. ogni essere umano, solo perchè persona fisica, è considerato soggetto di diritto (art. 2 Cost.)
2. tali soggetti (o persone fisiche) hanno tutti uguale grado di soggettività giuridica (art. 3)

In tal modo, si ripudiano le discriminazioni delle precedenti epoche storiche.
In passato la soggettività giuridica era riconosciuta solo a determinate persone fisiche (per esempio: per privilegio ad alcuni soggetti, come nobili ed ecclesiastici, o era limitata per motivi politici e religiosi).

L'articolo 3 della Costituzione sancisce l'uguaglianza formale e sostanziale di tutti i cittadini (cittadini sono tutti gli uomini, perché così è specificato nell'articolo 2 della Costituzione che individua diritti inviolabili e doveri di solidarietà politica economica e sociale di tutti gli uomini).

CAPACITA' GIURIDICA (aspetto statico della soggettività)

Poiché l'uomo è soggetto di diritto è titolare di diritti e doveri giuridici; pertanto, egli possiede la capacità giuridica. Essa è l'attitudine/idoneità ad essere titolari di diritti e di doveri.
La capacità giuridica appartiene a tutte le persone fisiche e giuridiche e non  può essere oggetto di rinuncia. Non è possibile rinunciare ai propri diritti (soprattutto se diritti della personalità e diritti di libertà fondamentali dell'uomo, si parla anche di giusnaturalismo). Il legislatore rimuove le disuguaglianze di fatto per la realizzazione del principio di uguaglianza sostanziale (art. 3).
La Costituzione stabilisce che nessuno può essere privato della capacità giuridica per motivi politici (art. 22 Cost., che riporta anche la cittadinanza ed il nome)

La capacità giuridica si acquisisce al momento della nascita (art. 1, titolo I, C.C.) e si perde con la morte.
L'ordinamento riconosce al nascituro la titolarità di diritti.

Art. 462 c.c.: “possono succedere tutti coloro che sono nati e concepiti al tempo dell'apertura della successione”. Bisogna sottolineare che il nascituro consegue effettivamente i diritti di successione solo dopo essere nato (quindi, il diritto è subordinato alla nascita). Inoltre, per testamento, possono essere destinatari dell'eredità anche individui che ancora non sono nemmeno concepiti. Chi è titolare del diritto può anche compiere gli atti necessari a tutelare il patrimonio del defunto. Il minore può accettare l'eredità con beneficio di inventario per tramite del tutore e del giudice tutelare.
Esiste, poi, anche il diritto a nascere sano. Si ricorda, tuttavia, che in Italia esiste la legge sull'aborto: entro i primi tre mesi è possibile interrompere la gravidanza, tanto più se ci sono dei pericoli per la madre.

CAPACITA' DI AGIRE (aspetto dinamico della soggettività)

Attitudine di un soggetto ad acquisire ed esercitare diritti e ad assumere obblighi.

Idoneità a compiere atti giuridici validi.

In altre parole consiste nella capacità di modificare la situazione statica definita attraverso la capacità giuridica (aspetto passivo o statico della soggettività).
Tale capacità viene acquisita con la maggiore età (18 anni)  presupponendosi che solo da tale momento l'individuo può curare i suoi interessi e valutare gli effetti degli atti che compie.
Per alcuni atti la legge richiede un'età diversa.

Es: riconoscimento del figlio naturale (16 anni)
Il minore di 16 anni può essere emancipato a seguito del matrimonio
L'età per prestare lavoro è stata innalzata a 16 anni in conseguenza della legge 296 del 2006 che stabilisce la durata decennale dell'istruzione obbligatoria (art. 34 Cost.).
Gli atti giuridici: producono conseguenze previste dalla legge.
Esempi: contratto: risarcimento del danno
voto: elezioni
dichiarazioni: confessione conseguenze di legge...

Per avere la capacità di agire è necessario avere esperienze di vita; per questo si acquisisce a 18 anni...
Si deve anche tenere conto che rispondo personalmente: a partire da 14 anni per il diritto penale; il carcere minorile è previsto dai 16 anni.
La capacità di agire è legata alla capacità di previsione del futuro e alla capacità di riflettere sulle conseguenze di quanto si fa.
E' possibile stipulare contratti di lavoro per i calciatori dai 14 ai 16 anni …. anche ai minori sono riconosciuti i diritti che derivano dalle opere dell'ingegno.


PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA INCERTEZZA DELL'ESISTENZA IN VITA (E QUINDI DELLA CAPACITA' GIURIDICA)

Scomparsa: situazione di fatto che produce conseguenze giuridiche.

a. non può acquisire diritti né eredità
b. nomina del curatore

Assenza: situazione di diritto; dopo due anni dalla scomparsa su ricorso dei successori legittimi e di chi ha diritti sui beni per effetto della morte può essere dichiarata con sentenza del giudice.

Comporta:
apertura del testamento
immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente: in base al possesso temporaneo l'erede può amministrare i beni che restano di proprietà dell'assente
non comporta scioglimento del matrimonio; comunque il coniuge potrebbe ricontrarre matrimonio

Morte presunta: dopo dieci anni dalla scomparsa viene dichiarato con sentenza del Tribunale su ricorso degli eredi presunti o di chi crede di avere diritti sui suoi beni in dipendenza della morte.
La dichiarazione può essere richiesta anche dal Pubblico Ministero.
Ha effetti simili a quelli prodotti da morte accertata: gli effetti non si limitano ai diritti patrimoniali ma si estendono anche ai diritti personali.
I diritti personali si estinguono, non esiste più la capacità giuridica.
La successione ereditaria viene aperta definitivamente
Per chi ha avuto immissione nel possesso tale immissione è definitiva (con titolarità del diritto corrispondente)

PROBLEMATICHE INSITE NELLA CAPACITA' DI AGIRE



MINORE ETA'

La minore età implica l'incapacità di agire, ovvero l'assenza di attitudine a trasformare le situazioni giuridiche di cui si è titolari.
Non possono essere compiuti atti di natura negoziale, se non per mezzo del proprio rappresentante legale (genitori, tutore).
Si possono compiere, però, atti giuridici in senso stretto per acquisire o conservare un diritto (esempio: prelevare una somma dal conto corrente, pagare una somma di denaro per avere la consegna della merce...).
Il negozio giuridico concluso dal minore è annullabile a meno che il minore non abbia occultato la sua età (art. 1426 c.c.).
I negozi conclusi da minore per la vita quotidiana, che si presumono a lui utili, possono essere conclusi validamente (perchè si presume anche che egli operi in rappresentanza dei genitori).

INCAPACITA' ASSOLUTA: viene ricompreso anche il minore.




INTERDIZIONE GIUDIZIALE

Misura a cui si ricorre quando un soggetto è affetto da GRAVE E ABITUALE infermità di mente, tale da essere impossibilitato a provvedere ai suoi interessi.
Può essere chiesto al tribunale con ricorso del coniuge, del convivente, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo, dal pubblico ministero.
L'interdizione riguarda atti patrimoniali e familiari. Il giudice tutelare nomina, di conseguenza, un TUTORE. Gli atti che compie l'interdetto sono annullabili su richiesta del tutore, dell'interdetto o dei suoi eredi (art. 427 c.c.). 

INTERDIZIONE LEGALE

Si applica nei confronti di coloro che sono condannati all'ergastolo o alla reclusione per un tempo non inferiore ai 5 anni (art. 32 c.p.)
E' legale perchè opera senza intervento del giudice.  E' una sanzione prevista contro il soggetto che ha commesso reato molto grave. L'incapacità concerne tutti gli atti di natura patrimoniale, ma non si estende agli atti aventi carattere personale o familiare.
L'interdetto legale può fare anche testamento. Non verranno annullati gli atti da lui compiuti per tutelare il suo interesse, bensì per tutelare l'interesse di altri.
Si parla di annullabilità assoluta perchè può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse.

INCAPACITA' NATURALE

"Stato di fatto in cui viene a trovarsi un soggetto solitamente capace (nel momento in cui compie un atto) e caratterizzato da “vizio di mente” anche se improvviso e temporaneo, ma, comunque, di gravità tale da togliere la capacità di intendere e di volere e da impedire una valutazione seria dei propri atti (art. 428)".
Insomma la persona in questione è provvisoriamente incapace di intendere e di volere.
Annullamento: si prescrive in cinque anni l'azione di annullamento.
In base al principio della tutela dell'affidamento, però, il legislatore ha previsto una distinzione tra:
a. atti unilaterali: sono annullabili se gravemente pregiudizievoli per l'autore; gli atti unilaterali sono atti con i quali il soggetto di diritto dispone della sua libertà e del suo patrimonio (per esempio: promessa al pubblico: decido di premiare chi mi ritrova in cane che si è smarrito; ricognizione del debito: il debitore riconosce il debito....).
b. contratti: possono essere annullabili se la controparte si poteva rendere conto dello stato della controparte (incapacità di intendere e di volere) e ne ha approfittato.
c. per altri atti (matrimonio, testamento, donazione) basta la dimostrazione dell'incapacità per esperire l'azione di annullamento.

Incapacità legale opera di diritto e quindi il giudice non deve avere la prova dell'incapacità stessa.
Incapacità naturale: si deve fornire la prova che chi ha stipulato il contratto in quel momento non era in grado di intendere e di volere

INCAPACITA' RELATIVA




Emancipato: il minore prima del 18simo compleanno può contrarre matrimonio anche se ha 16 anni (art. 390 c.c.). Egli deve venire autorizzato dal giudice al matrimonio e, pertanto, viene anche emancipato (sempre che sia sufficientemente sviluppato psico-fisicamente e che sussistano gravi motivi). Viene concessa per poter compiere tutti gli atti necessari al mantenimento del figlio....Oggi è più raro che venga concessa l'emancipazione, poiché si pensa che quando i ragazzi diventeranno maggiorenni si potranno, eventualmente, sposare.
Si può essere emancipati anche per portare avanti l'azienda di famiglia in caso di improvvisa morte dei genitori.

Inabilitazione: può incorrervi
1. chi è affetto da malattia di mente non tale da determinare interdizione
2. chi è eccessivamente affetto da prodigalità
3. soggetti che abusano di alcolici e stupefacenti
    4. soggetti affetti da imperfezioni o menomazioni fisiche che non abbiano avuto un'adeguata formazione per acquisire una certa autonomia (415 c.c)
    5. i ludopatici o gli affetti da altre dipendenze (shopping o tecnologie).

IN QUESTI CASI VIENE NOMINATO UN CURATORE.

Gli incapaci vengono inseriti nel registro dello stato civile. I terzi con cui vengono in contatto possono venire messi al corrente del loro stato tramite tale registro. Pertanto, per annullare l'atto non è necessario provare l'incapacità di intendere e di volere. Altra situazione, come visto sopra, si presenta in presenza di incapacità naturale (momentanea). 

GLI INTERDETTI NON POSSONO COMPIERE ATTI NE' DI ORDINARIA NE' DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE.
GLI INABILITATI POSSONO COMPIERE ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE.

ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE: SI TRATTA DI ATTI CHE MODIFICANO LA CONSISTENZA O LA STRUTTURA DEL PATRIMONIO IN MODO SIGNIFICATIVO. ES: ACCETTAZIONE DI EREDITA', VENDITA DI BUONA PARTE DEI BENI IMMOBILI CHE COSTITUISCONO IL PATRIMONIO....ECC....

ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE: SI TRATTA DI ATTI CHE TENDONO A MANTENERE INTATTO IL PATRIMONIO O LO MODIFICANO IN MANIERA NON SOSTANZIALE.

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: E' PENSATA PER CHI HA PROBLEMI DI CAPACITA' DI INTENDERE E DI VOLERE MA NON COSI' SERI DA RICADERE NEI DUE ISTITUTI PRECEDENTI. SI TRATTA DI UNA NORMATIVA CHE TUTELA ANCHE CHI NON HA FAMILIARI CHE POSSANo AGIRE IN SUA DIFESA (ASSISTENTI SOCIALI). LA NORMA PERMETTE DI ADEGUARE LA SITUAZIONE ALLE REALI DIFFICOLTA' COGNITIVE DEL SOGGETTO SENZA GRAVARE TROPPO SUL PATRIMONIO FAMILIARE.

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